Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1077

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

    C/2018/4838

    GU L 194 del 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2531

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

    31.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 194/44


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1077 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2018

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le norme per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

    (2)

    L'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica è stato eliminato. È pertanto opportuno sopprimere le norme di attuazione riguardanti le gare d'appalto.

    (3)

    All'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state introdotte norme comuni per l'insediamento dei giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del medesimo regolamento è stata introdotta una definizione della «data di insediamento». È pertanto opportuno adattare le disposizioni relative ai giovani agricoltori che figurano nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Inoltre, a seguito della soppressione dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) contenente disposizioni in materia di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, le norme per il piano aziendale di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 andrebbero altresì semplificate.

    (4)

    Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate. In particolare, all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata introdotta una deroga all'applicabilità dei criteri di selezione per gli interventi il cui sostegno è erogato mediante strumenti finanziari. È opportuno allineare le disposizioni di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con tale deroga.

    (5)

    Al fine di evitare oneri amministrativi superflui e in particolare frequenti modifiche dei piani di finanziamento, è necessario chiarire che il limite relativo al superamento dei contributi del FEASR previsti nel piano finanziario di ogni programma è calcolato al livello dell'importo totale di ciascuna misura.

    (6)

    L'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore e l'articolo 37 dello stesso regolamento concede il sostegno a polizze assicurative che coprano perdite superiori al 20 % della produzione media annua, causate da avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il piano di finanziamento dovrebbe indicare il contributo totale del FEASR preventivato e l'aliquota di sostegno.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

    1)

    l'articolo 7 è soppresso;

    2)

    all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso;

    3)

    l'allegato I, parte 1, è così modificato:

    a)

    il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue:

    i)

    al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»;

    ii)

    al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

    Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    definizione delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);

    definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

    informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

    sintesi dei requisiti del piano aziendale;

    ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;

    settori di diversificazione interessati.»;

    iii)

    al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente:

    «16.    Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)»;

    b)

    il paragrafo 10, lettera c), è così modificato:

    i)

    al primo comma è aggiunto il seguente punto v):

    «v)

    per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»;

    ii)

    è aggiunto il seguente comma:

    «Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


    Top