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Document 32016D1943

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/6953

GU L 299 del 5.11.2016, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1943/oj

5.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/90


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1943 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 marzo 2016 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se l'olio di paraffina utilizzato come rivestimento delle uova di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, al fine di controllare le dimensioni della popolazione e limitare il rischio di collisione tra gli uccelli e gli aeromobili all'interno e nei dintorni di aerodromi e aeroporti, sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, oliando le uova si bloccano fisicamente i pori dei gusci (d'uovo), privando così gli embrioni di ossigeno e provocandone il soffocamento.

(3)

Occorre esaminare in primo luogo se l'olio di paraffina utilizzato per oliare le uova soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

L'olio di paraffina soddisfa la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quanto è «sostanza» o «miscela» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

L'impiego dell'olio di paraffina è volto a tenere sotto controllo le dimensioni della popolazione di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, i quali rispondono alla definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché potrebbero avere effetti dannosi per gli animali o gli esseri umani.

(6)

Le informazioni fornite indicano che l'olio di paraffina è utilizzato per le operazioni di oliatura delle uova con l'intento di distruggere gli organismi nocivi, eliminarli, renderli innocui, impedirne l'azione, o esercitare un controllo su di essi.

(7)

L'olio di paraffina rappresenta solo un ostacolo di contatto fisico alla capacità respiratoria dell'organismo bersaglio e non comporta nessuna azione chimica o biologica, pertanto non può essere considerato come predisposto ad agire chimicamente su tale organismo.

(8)

Poiché l'olio di paraffina esercita un'azione di controllo sugli organismi nocivi tramite una mera azione fisica o meccanica, esso non soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di paraffina non è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 se usato come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


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