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Document 62016CN0328

    Causa C-328/16: Ricorso proposto il 1° giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/13


    Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-328/16)

    (2016/C 402/16)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)

    Convenuta: Repubblica ellenica

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che la Repubblica ellenica non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza della Corte del 24 giugno 2004, nella causa C-119/02 (1), Commissione/Repubblica ellenica, non si è conformata all'obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 260, paragrafo1, TFUE,

    condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità indicata nell’importo di EUR 34 974 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C-119/02 dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa sino al giorno dell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-119/02,

    condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 3 828 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza C-119/02 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza C-119/02, qualora si verificasse ad una data anteriore

    condannare la Repubblica ellenica alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Nella sentenza del 24 giugno 2004, causa C-119/02, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha concluso che:

    «La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di [Eleusi], è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli [articoli] 3, [paragrafo] 1, e 5, [paragrafo] 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE  (2) , concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE».

    2.

    La Repubblica ellenica doveva adottare le misure necessarie per raccogliere e trattare le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio (che comprende gli insediamenti di Eleusi, Aspropyrgos, Magoula e Mandra) conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271/CEE come modificata dalla direttiva 98/15/CE, prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Eleusi. Il sistema di scarico e di trattamento delle acque reflue della regione di Thriasio Pedio doveva essere installato entro il 31 dicembre 1998. Inoltre, entro tale data le acque reflue urbane dovevano essere sottoposte a un trattamento più spinto di quello secondario («trattamento terziario») prima del loro scarico in aree sensibili.

    3.

    La Repubblica ellenica doveva assicurare la raccolta e il trattamento della totalità delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, il loro assoggettamento ad un trattamento più spinto di quello secondario e dimostrare la conformità alle disposizioni della direttiva del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

    4.

    La sentenza della Corte doveva essere eseguita attraverso la realizzazione di diversi progetti:

    la creazione di un centro di trattamento delle acque reflue (in prosieguo; il «CTEUR»),

    la costruzione di canalizzazioni «principali» (per la rete della acque reflue urbane), o «rete di base»,

    la costruzione di condotte (per la rete della acque reflue urbane). o «rete secondaria»,

    l’allacciamento dei diversi abitanti/industrie della regione (dei comuni di Aspropyrgos, Eleusi, Mandra e Magoula) alla rete delle acque reflue urbane, o «rete terziaria».

    5.

    Le autorità elleniche competenti hanno informato la Commissione che la maggior parte del progetto complessivo doveva essere completata entro la fine del 2010. La rete di base era in corso di realizzazione, la rete secondaria era stata completata al 45 % e la rete terziaria era in costruzione. Le autorità sostenevano che il CTEUR poteva allacciare le acque reflue urbane di tutta la popolazione della regione entro la fine del 2010. Per quanto riguarda la rete principale, essa poteva coprire il 100 % della popolazione dei comuni di Aspropyrgos, di Mandra e di Magoula e i 2/3 di quella di Eleusi (ovvero, cumulativamente, circa il 90 % dei 4 comuni). La popolazione restante poteva essere coperta entro il 30 aprile 2011.

    6.

    La Commissione ha concluso a tale titolo che, al 18 luglio 2011, la sentenza della Corte non era stata ancora integralmente eseguita.

    7.

    Le autorità elleniche, nella loro risposta del 27 novembre 2012, hanno informato la Commissione che il CTEUR era in funzione dal 27 luglio 2012 ma che le reti secondaria e terziaria non erano ancora state completate (dovevano esserlo alla fine di marzo 2013). Per quanto riguarda la rete secondaria essa era stata quasi completata, ad eccezione di una sezione del Comune di Eleusi («Kato Eleusi») in cui i lavori erano stati ritardati a causa di scoperte archeologiche. Inoltre, si stimava che in quel momento il 24 % delle acque reflue urbane dell’agglomerato urbano di Thriasio Pedio venivano raccolte e trattate dal CTEUR. Le autorità hanno anche trasmesso elementi atti a dimostrare (trattamento terziario per le acque reflue urbane raccolte) il regolare funzionamento degli impianti.

    8.

    La Commissione ritiene che, benché siano trascorsi dodici anni dalla sua pronuncia, alla sentenza non sia stata ancora data esecuzione integrale da parte della Repubblica ellenica. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono sì stati completati e messi in funzione dal 27 luglio 2012, permettendo in tal modo di procedere all’eliminazione dell’azoto, tuttavia occorre sottolineare che solo una percentuale particolarmente esigua (28 %) delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio viene attualmente raccolta e trattata.

    9.

    Inoltre, la Commissione non ha ricevuto dalle autorità competenti alcun calendario affidabile che consenta di stimare a partire da quando vi potrà essere un reale progresso. Inoltre, la Commissione sottolinea che le diverse scadenze comunicate a piú riprese dalle autorità elleniche non sono mai state rispettate. Oltre alla rete terziaria, che collega diverse abitazioni e industrie della regione, nemmeno la rete secondaria (costruzione di grosse condotte) è stata completata poiché manca la sezione di Kato Eleusi, nel comune di Eleusi.

    10.

    La Commissione sottolinea che, a parte la risposta delle autorità elleniche del 27 novembre 2012, essa non ha ricevuto alcun dato statistico atto a dimostrare che le acque reflue urbane raccolte siano state sottoposte a trattamento più spinto del trattamento secondario. La risposta in questione conteneva talune cifre, che tuttavia si riferivano solo ad un periodo di quattro mesi poiché l’impianto era stato messo in funzione il 27 luglio del medesimo anno. Orbene, per dimostrare il trattamento sufficiente delle acque reflue raccolte, le autorità elleniche dovevano dimostrare il buon funzionamento dell’impianto di depurazione per un periodo di dodici mesi, indicando una percentuale di riduzione del DBO5 e della DCO idonea a soddisfare le disposizioni della direttiva per quanto riguarda il tattamento secondario e, per quanto riguarda il trattamento terziario, una percentuale sufficiente di riduzione dell’azoto conformemente all’allegato I, tabella 2, della direttiva. Finché tali dati mancano la Commissione non puó verificare se le acque reflue urbane attualmente raccolte siano sottoposte in definitiva ad un trattamento più spinto del trattamento secondario, quale descritto all’articolo 4 della direttiva.


    (1)  EU:C:2004:385

    (2)   GU 1991, L 135, pag. 40.


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