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Document 32018R1073
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1073 of 30 July 2018 implementing Article 21(2) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/10922/2018/INIT
GU L 194 del 31.7.2018, pp. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
31.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1073 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018
che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
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(2) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento. |
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(3) |
Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) n. 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
ALLEGATO
Nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.