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Document 32014D0924

2014/924/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 dicembre 2014 , che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino ( Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2014) 9469]

GU L 363 del 18.12.2014, p. 170–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/924/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/170


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2014) 9469]

(2014/924/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del legname e della corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che non soddisfano i requisiti particolari di cui alla seconda colonna dei punti menzionati. Tali punti sono stati da ultimo modificati dalla direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione (2).

(2)

Con lettere del 20 agosto 2014 e del 9 settembre 2014, il Canada ha chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.

(3)

Con lettera del 2 settembre 2014 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga del termine di applicazione dei punti di cui al considerando 1, per adeguare i propri sistemi di certificazione delle esportazione a tali requisiti.

(4)

Il Canada e gli Stati Uniti vantano un consolidato livello di conformità alle condizioni relative al legname e alla corteccia di frassino (Fraxinus L.).

(5)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare temporaneamente ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di legname e di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti. Tale deroga dovrebbe essere soggetta a condizioni che garantiscano un livello accettabile del relativo rischio fitosanitario.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare la Commissione e gli altri Stati membri di ogni singola partita non conforme alle condizioni della presente decisione, in modo da garantire un quadro adeguato della situazione e, se del caso, un'azione efficace a livello dell'Unione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con i punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legname e della corteccia separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il punto 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della medesima direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di oggetti di corteccia di frassino (Fraxinus L.), originari del Canada e degli Stati Uniti che soddisfano le condizioni di cui al punto 4) dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato in Canada o negli Stati Uniti. Detto certificato comprende, nella «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

a)

la dichiarazione «in conformità dei requisiti UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione (3)

b)

se del caso, l'indicazione della condizione soddisfatta, come indicato ai punti 1), 2) o 3) dell'allegato;

c)

se del caso, il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dei punti 1), 2) o 3) dell'allegato.

Articolo 3

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna partita non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 4

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 23).

(3)  GU L 363 del 18.12.2014, pag. 170»;


ALLEGATO

CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui ai punti 1), 2) o 3). Il legname e la corteccia separata dal tronco di frassino di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e gli altri oggetti di corteccia di frassino (Fraxinus L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, soddisfano le condizioni di cui al punto 4).

1)

Il legname di frassino (Fraxinus L.), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.

Il presente punto non si applica al legname in forma di:

a)

piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi;

b)

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo;

c)

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname.

2)

Il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (Fraxinus L.), a prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

3)

La corteccia, separata dal tronco, di frassino (Fraxinus L.) soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Agrilus planipennis Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b)

è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

4)

Il legname di frassino (Fraxinus L.), il legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da frassino (Fraxinus L.) e la corteccia, separata dal tronco di frassino (Fraxinus L.), di cui ai punti 1), 2) o 3) e altri oggetti di corteccia di frassino (Fraxinus L.) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere stati sottoposti a controllo visivo, a campionamento e analisi a seconda delle proprietà di dette piante e altri prodotti delle piante, per garantire che siano indenni da Agrilus planipennis Fairmaire, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 23 «Linee guida per le ispezioni» (1).


(1)  ISPM 23. 2005. Orientamenti per i controlli. Roma, IPPC, FAO.


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