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Document 32019D0570
Commission Implementing Decision (EU) 2019/570 of 8 April 2019 laying down rules for the implementation of Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council as regards rescEU capacities and amending Commission Implementing Decision 2014/762/EU (notified under document C(2019) 2644) (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 2644] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 2644] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2644
GU L 99 del 10.4.2019, pp. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
12/07/2022
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10.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/41 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2019
recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione
[notificata con il numero C(2019) 2644]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. |
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(2) |
La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU intende fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace. |
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(3) |
Negli ultimi anni si è registrato in Europa un forte aumento del numero di incendi boschivi estremi, con gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali. Le stagioni degli incendi boschivi del 2017 e del 2018 hanno evidenziato, in particolare, l'esigenza di essere preparati a rispondere a catastrofi che colpiscono gravemente e simultaneamente diversi Stati membri. |
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(4) |
La natura mutevole dei rischi di incendi boschivi ha dimostrato l'esistenza di carenze in termini di mezzi di risposta a livello dell'Unione, risultate particolarmente evidenti durante la stagione degli incendi boschivi del 2017, quando i mezzi messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale non sono bastati a soddisfare le necessità dei paesi che chiedevano assistenza. |
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(5) |
La composizione iniziale di rescEU dovrebbe quindi essere definita con la massima urgenza conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e comprendere, nell'ambito della prima decisione di esecuzione, mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di origine naturale. Vista la flessibilità necessaria durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, il numero dei mezzi di rescEU dovrebbe essere fissato indicativamente nelle decisioni di esecuzione successive. |
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(6) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione degli Stati membri, requisiti di qualità per i mezzi aerei di rescEU per combattere gli incendi boschivi in base a criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri esistano già. Vista la mancanza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche nell'ambito del meccanismo unionale. Detti requisiti di qualità dovrebbero essere stabiliti in un allegato della presente decisione. |
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(7) |
Per motivi di disciplina di bilancio, è necessario stabilire, nella presente decisione, i costi associati al sostegno finanziario fornito dall'Unione nell'ambito di rescEU durante il periodo transitorio. |
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(8) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria, le sovvenzioni dirette per i mezzi di rescEU durante il periodo transitorio dovrebbero essere concesse in base a un programma di lavoro annuale. |
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(9) |
Con l'entrata in vigore della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 21 marzo 2019, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3) volte a colmare carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali sono diventate obsolete. Per motivi di coerenza, il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe essere soppresso. |
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(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:
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(a) |
la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e i suoi requisiti di qualità; |
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(b) |
il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE. |
Articolo 2
Composizione iniziale di rescEU
1. rescEU è composto da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi.
2. I mezzi aerei di cui al paragrafo 1 comprendono:
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(a) |
aeromobili per combattere gli incendi boschivi; |
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(b) |
elicotteri per combattere gli incendi boschivi. |
3. I requisiti di qualità per i mezzi di cui al paragrafo 2 sono specificati nell'allegato.
Articolo 3
Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE
1. La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 2.
2. I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.
Articolo 4
Modifica della decisione di esecuzione 2014/762/UE
Il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE è soppresso.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019
Per la Commissione
Christos STYLIANIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).
ALLEGATO
REQUISITI DI QUALITÀ PER I MEZZI DI RESCEU
1. Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili)
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Compiti |
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Mezzi |
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Componenti principali |
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Autosufficienza |
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Mobilitazione |
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2. Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (elicotteri)
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Compiti |
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Mezzi |
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Componenti principali |
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Autosufficienza |
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Mobilitazione |
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(1) Questi requisiti potranno essere riesaminati in funzione di eventuali sviluppi sul mercato dei mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, anche in relazione alla disponibilità di pezzi di ricambio.
(2) Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.
(3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, e ove giustificato in base alla valutazione della vulnerabilità regionale, i mezzi per combattere gli incendi boschivi che utilizzano elicotteri possono comprendere al massimo 3 elicotteri con una portata minima complessiva di 3 000 litri.
(4) Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.