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Document 62016CA0628

    Causa C-628/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Cessioni successive relative agli stessi beni — Luogo della seconda cessione — Informazione del primo fornitore — Numero di partita IVA — Diritto a detrazione — Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione)

    GU C 134 del 16.4.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 134/9


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz

    (Causa C-628/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Cessioni successive relative agli stessi beni - Luogo della seconda cessione - Informazione del primo fornitore - Numero di partita IVA - Diritto a detrazione - Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione))

    (2018/C 134/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzgericht

    Parti

    Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

    Convenuto: Finanzamt Linz

    Dispositivo

    1)

    In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.

    2)

    Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che l’acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l’imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un’erronea qualificazione.


    (1)  GU C 95 del 27.3.2017.


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