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Document 52009AB0091
Opinion of the European Central Bank of 5 November 2009 on recommendations for Council decisions on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Vatican City State and on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Republic of San Marino (CON/2009/91)
Parere della Banca centrale europea, del 5 novembre 2009 , relativo alle raccomandazioni di decisioni del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano e sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (CON/2009/91)
Parere della Banca centrale europea, del 5 novembre 2009 , relativo alle raccomandazioni di decisioni del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano e sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (CON/2009/91)
GU C 284 del 25.11.2009, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 284/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 novembre 2009
relativo alle raccomandazioni di decisioni del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano e sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino
(CON/2009/91)
2009/C 284/01
Introduzione e base giuridica
Il 27 ottobre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano (1) (di seguito «progetto di decisione sul Vaticano») e una richiesta di parere in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (2) (di seguito «progetto di decisione su San Marino»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE accoglie favorevolmente i progetti di decisioni, che, dopo 10 anni dall’introduzione dell’euro, mirano a modificare gli accordi monetari con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in particolare al fine di garantire condizioni più uniformi per quanto riguarda gli obblighi dei paesi che hanno firmato gli accordi monetari con la Comunità, creare un meccanismo di follow-up, introdurre un metodo comune per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro e consentire il ricorso ad altre zecche oltre a quella italiana per la produzione delle monete dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La BCE rileva che i progetti di decisioni (3) prevedono che le convenzioni comunitarie siano concluse dal Consiglio. Nel caso in cui questa disposizione dovesse essere modificata in modo che non sia più il Consiglio a concludere tali convenzioni, la BCE ritiene che si dovrebbe consentire al Comitato economico e finanziario e alla BCE di richiedere che le convenzioni vengano sottoposte al Consiglio, come era stato deciso dal Consiglio in occasione del primo avvio dei negoziati per la conclusione degli accordi comunitari con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (4).
Quanto alle modifiche che la BCE raccomanda di apportare ai progetti di decisioni, l’allegato contiene specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 novembre 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2009) 570 definitivo.
(2) COM(2009) 572 definitivo.
(3) Articolo 4.
(4) Articolo 8 della decisione 1999/97/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino (GU L 30, 4.2.1999, pag. 33); Articolo 8 della decisione 1999/98/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano (GU L 30, 4.2.1999, pag. 35).
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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Articolo 2, lettera b), del progetto di decisione sul Vaticano |
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Nota esplicativa Al fine di garantire parità di condizioni, sarebbe consigliabile modificare la convenzione con il Vaticano al fine di disporre in merito alla situazione giuridica applicabile nel caso in cui in futuro dovesse svilupparsi un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano. |
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Modifica n. 2 |
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Articolo 2, lettera d), del progetto di decisione sul Vaticano |
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Nota esplicativa La BCE rileva che l’articolo 2, lettera c), del progetto di decisione sul Vaticano fa riferimento a una proporzione minima delle monete da introdurre al valore facciale, pari al 51 %. La BCE ritiene che l’adeguatezza di questa proporzione minima dovrebbe essere rivista a intervalli regolari e suggerisce una procedura semplificata per modificarla. |
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Modifica n. 3 |
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Articolo 2, lettera e), del progetto di decisione sul Vaticano |
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Nota esplicativa Aggiungere il volume a quello del paese della zecca che produce le monete creerebbe numerosi problemi pratici per quanto riguarda la stabilità degli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE relativi alle monete emesse, considerato che il paese della zecca che produce le monete potrebbe cambiare di tanto in tanto. Dato che attualmente questa segnalazione non è effettuata dalle zecche, si potrebbe garantire una maggiore prevedibilità aggiungendo il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano al volume delle monete emesse dall’Italia, con l’effetto che le autorità italiane e vaticane coopererebbero ai fini della segnalazione dei volumi di emissione delle monete alla BCE. |
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Modifica n. 4 |
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Articolo 3 del progetto di decisione sul Vaticano |
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«I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.» |
«I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati ed è richiesto il suo accordo sulle questioni rientranti nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.» |
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Nota esplicativa Considerata la natura monetaria della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la BCE ritiene che, oltre ad essere consultata ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, sia appropriato e consigliabile che la BCE sia coinvolta nei negoziati stessi e nel processo volto alla conclusione delle convenzioni. L’accordo della BCE dovrebbe essere richiesto per le questioni della convenzione rientranti nelle materie di sua competenza. |
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Modifica n. 5 |
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Disposizione finale del progetto di decisione sul Vaticano |
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«La Repubblica italiana e la Commissione sono destinatarie della presente decisione.» |
«La Repubblica italiana, e la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.» |
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Nota esplicativa Poiché il progetto di decisione prevede che la BCE abbia un ruolo nei negoziati e nel processo volto alla conclusione della convenzione, la BCE dovrebbe comparire tra i destinatari della decisione. |
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Modifica n. 6 |
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Articolo 2, lettera e), del progetto di decisione su San Marino |
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Nota esplicativa Aggiungere il volume a quello del paese della zecca che produce le monete creerebbe numerosi problemi pratici per quanto riguarda la stabilità degli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE relativi alle monete emesse considerato che il paese della zecca che produce le monete potrebbe cambiare di tanto in tanto. Dato che attualmente questa segnalazione non è effettuata dalle zecche, si potrebbe garantire una maggiore prevedibilità aggiungendo il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano al volume delle monete emesse dall’Italia, con l’effetto che le autorità italiane e vaticane coopererebbero ai fini della segnalazione dei volumi di emissione delle monete alla BCE. |
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Modifica n. 7 |
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Articolo 3 del progetto di decisione su San Marino |
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«I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.» |
«I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati ed è richiesto il suo accordo sulle questioni rientranti nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.» |
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Nota esplicativa Considerata la natura monetaria della convenzione con la Repubblica di San Marino, la BCE ritiene che, oltre ad essere consultata ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, sia appropriato e consigliabile che la BCE sia coinvolta nei negoziati stessi e nel processo volto alla conclusione delle convenzioni. L’accordo della BCE dovrebbe essere richiesto per le questioni della convenzione rientranti nelle materie di sua competenza. |
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Modifica n. 8 |
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Disposizione finale del progetto di decisione su San Marino |
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«La Repubblica italiana e la Commissione sono destinatarie della presente decisione.» |
«La Repubblica italiana, e la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.» |
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Nota esplicativa Poiché il progetto di decisione prevede che la BCE abbia un ruolo nei negoziati e nel processo volto alla conclusione della convenzione, la BCE dovrebbe comparire tra i destinatari della decisione. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.