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Document 62014TN0058

Causa T-58/14: Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commissione

OJ C 129, 28.4.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/25


Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commissione

(Causa T-58/14)

2014/C 129/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Germania) (rappresentante: J. Sparr, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 8286 final, del 27 novembre 2013 (caso AT.39633 — Gamberetti), notificata alla ricorrente il 29 novembre 2013, nella parte in cui detta decisione riguarda la ricorrente;

in subordine, annullare integralmente l’ammenda inflitta alla ricorrente;

in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e fissare un’ammenda di importo non superiore ad EUR 188 300;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, fra l’altro, i seguenti motivi.

La Commissione ha ravvisato una partecipazione della ricorrente a un’intesa globale nei Paesi Bassi, in Belgio, in Francia e in Germania in modo errato, in quanto la ricorrente ha osservato unicamente la forbice di prezzi fissata da due imprese aventi una forte posizione sul mercato nei confronti di un acquirente nella Germania settentrionale e, di conseguenza, ha partecipato solamente ad un accordo anticoncorrenziale limitato sotto il profilo geografico e materiale.

La ricorrente deduce di non avere supportato gli accordi sui prezzi e sui volumi nonché i patti di spartizione della clientela degli altri partecipanti per i mercati olandese, belga e francese accertati dalla Commissione, e di non aver neppure avuto conoscenza dei medesimi.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha, in parte, omesso di prendere in considerazione elementi di fatto da essa correttamente rilevati e, in parte, li ha valutati in modo errato, in senso contrario alla loro data e al loro contenuto. La ricorrente lamenta, in tale contesto, anche l’omessa considerazione di numerose circostanze attenuanti in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione del 2006 e la loro applicazione sono illegittimi e violano il principio di legalità delle pene e il quadro prestabilito dal legislatore per la determinazione delle ammende.

In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione, nel procedimento controverso, si è discostata significativamente dal metodo previsto negli orientamenti per il calcolo delle ammende. In tal modo, essa non ha osservato il valore autovincolante derivante dall’adozione degli orientamenti e, pertanto, ha ecceduto il margine discrezionale concessole. Inoltre, nella fattispecie, la Commissione ha calcolato le ammende per i soggetti coinvolti in modo arbitrario, e ha concesso ai partecipanti principali e agli istigatori dell’intesa globale da essa accertata riduzioni più elevate di quella accordata alla ricorrente, contraddicendo le sue stesse constatazioni sulla rispettiva gravità delle violazioni.


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