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Document 62016TA0307

    Causa T-307/16: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell’ambito del Trattato CEEA»)

    GU C 134 del 16.4.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 134/19


    Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione

    (Causa T-307/16) (1)

    ((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell’ambito del Trattato CEEA»))

    (2018/C 134/26)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart e C. Cunniffe, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La CEE Bankwatch Network sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 305 del 22.8.2016.


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