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Document 62010CN0426

    Causa C-426/10 P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2010 dalla Bell & Ross BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010 , causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI

    GU C 346 del 18.12.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 346/28


    Impugnazione proposta il 26 agosto 2010 dalla Bell & Ross BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI

    (Causa C-426/10 P)

    ()

    2010/C 346/46

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: avv. S. Guerlain)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare l’ordinanza impugnata;

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), causa T-51/10, e, di conseguenza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nel merito di detto ricorso di annullamento;

    condannare l’UAMI alle spese dell’impugnazione e del giudizio di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione.

    Con il suo primo motivo, la Bell & Ross deduce la violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe ritenuto il ricorso manifestamente irricevibile senza aver prima sentito l’avvocato generale.

    Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 43, n. 1, del suo regolamento di procedura, in quanto esso avrebbe dichiarato che gli esemplari sottoscritti dell’atto introduttivo del ricorso pervenuti in cancelleria il 1o febbraio 2010 non erano originali e che soltanto l’esemplare pervenuto il 5 febbraio 2010, quindi fuori termine, poteva essere considerato un esemplare originale, senza tuttavia precisare come sia possibile distinguere gli originali dalle copie. Infatti, il succitato articolo non preciserebbe secondo quali modalità deve essere apposta la sottoscrizione dell’avvocato sull’originale di un atto processuale.

    Con il suo terzo motivo, la Bell & Ross addebita al Tribunale di non averle consentito di regolarizzare, conformemente all’art. 57, lett. b), delle Istruzioni pratiche alle parti e all’art. 7, n. 1, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale, il vizio di forma contestatole. Conformemente alle istruzioni citate, spetterebbe al cancelliere concedere un termine al ricorrente per sanare il vizio riscontrato.

    Con il suo quarto motivo, la Bell & Ross deduce un errore scusabile, in quanto la confusione in merito all’individuazione dell’esemplare originale risulterebbe da circostanze eccezionali ed esterne alla ricorrente. Infatti, il considerevole numero di copie richiedenti l’intervento di un prestatario esterno, l’eccellente qualità della stampa che non rende possibile il riconoscimento dell’originale nonché l’apposizione della firma su ciascun esemplare pervenuto nei termini in cancelleria costituirebbero circostanze tali da consentire, nel caso di specie, il richiamo all’errore scusabile.

    Con il suo quinto motivo, la ricorrente deduce l’esistenza di circostanze eccezionali, anormali ed estranee all’operatore comprovanti l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

    Infine, con il suo sesto e ultimo motivo, la Bell & Ross deduce la violazione, da parte del Tribunale, dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, in quanto, da un lato, sette esemplari recanti una sottoscrizione e una copia a mezzo telefax sarebbero pervenuti alla cancelleria del Tribunale e, dall’altro, le istruzioni precedentemente indicate prevederebbero la possibilità di regolarizzazione del ricorso.


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