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Document 52018AB0001

Parere della Banca centrale europea, del 2 gennaio 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (CON/2018/1)

GU C 77 del 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 gennaio 2018

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Introduzione e base giuridica

In data 24 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento concerne la raccolta di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (BDP), che è un compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ai sensi dell’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (2), rilevante ai fini dei compiti fondamentali del SEBC di definire e attuare la politica monetaria, svolgere le operazioni sui cambi e detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, ai sensi del primo, secondo e terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie favorevolmente l’obiettivo della Commissione di migliorare ulteriormente la coerenza, la qualità e l’armonizzazione delle statistiche europee sulle imprese, che prevede in particolare statistiche funzionali allo scopo che contribuiscano a formulare e monitorare le politiche dell’UE che hanno un’incidenza sulle imprese, mentre mantiene al minimo l’onere di segnalazione gravante su queste imprese.

1.2.

La risposta prefigurata ai requisiti informativi ancora insoddisfatti è altresì accolta con grande favore. La BCE guarda con favore alle proposte di miglioramento, nella complessiva disponibilità di informazioni per il settore dei servizi nel contesto delle «statistiche congiunturali», specialmente in quanto la frequenza della segnalazione di tali dati è destinata ad aumentare da trimestrale a mensile. Tale miglioramento riflette la crescente importanza delle industrie di servizi, che ora rappresentano più di due terzi del prodotto interno lordo dell’area dell’euro. Esso risulta altresì in linea con i requisiti imposti dalla BCE (3), stabiliti nel corso degli ultimi anni, e con le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin) (4).

1.3.

La BCE propone che la raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), che concerne le misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili, sia rispecchiata nei dati sulle costruzioni richiesti e nelle loro disaggregazioni. In particolare, dovrebbe essere preso in considerazione l’inserimento dei dati sull’avvio lavori di costruzione e completamenti come anche i tassi di sfitto nella proposta di regolamento.

1.4.

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 assegna alla BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, il compito di raccogliere le informazioni statistiche, tra l’altro, di BDP e sulla posizione patrimoniale sull’estero (PPE), dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. Gli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definiti dall’indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea (6).

1.5.

Le statistiche di BDP e sulla PPE sono essenziali ai fini dell’assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC ai sensi del trattato di definizione e attuazione della politica monetaria dell’Unione, svolgimento delle operazioni sui cambi e detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri. Esse sono anche di sostegno alla valutazione delle vulnerabilità esterne e delle interconnessioni ai fini della stabilità finanziaria e rientrano tra gli indicatori del «quadro operativo dei rischi» del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del «quadro di valutazione» della procedura per gli squilibri macroeconomici ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le statistiche di BDP e sulla PPE rientrano nello «Special Data Dissemination Standard Plus» (del Fondo monetario internazionale (FMI) e sono necessarie per le «consultazioni ex articolo IV» condotte dall’area dell’euro e dagli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo IV delle disposizioni sull’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

1.6.

La BCE osserva che alcuni degli obblighi da includere nella proposta di regolamento, in particolare le statistiche trimestrali sugli scambi internazionali di servizi (SIS), sono attualmente imposti dalla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che obblighi identici sono stabiliti alla tabella 2 dell’allegato II all’indirizzo BCE/2011/23. È nell’interesse della qualità complessiva delle statistiche europee di BDP e sulla PPE prodotte dal Sistema statistico europeo (SSE) e dal SEBC che tale coerenza sia preservata. È altresì di estrema importanza che le statistiche di BDP e sulla PPE rimangano internamente coerenti ed esaustive.

1.7.

Inoltre, dal momento che questi obblighi sono in parte adempiuti a livello nazionale attraverso iniziative di raccolta di informazioni da parte delle BCN, la BCE accoglie con grande favore l’articolo 23 della proposta di regolamento e il ruolo assegnato al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione del Consiglio 2006/856/CE (10). Più in generale, deve essere garantita una stretta collaborazione tra il SEBC e l’SSE in occasione della definizione, della modifica o dell’aggiornamento di tali obblighi, come anche di tutti gli altri obblighi in materia di statistiche relativi alle imprese (ad esempio per far fronte alla necessità di dati nel settore della «globalizzazione») che possono incidere direttamente o indirettamente sulla compilazione delle statistiche di BDP e sulla PPE.

1.8.

Poteri di esecuzione per l’esatta definizione degli obblighi informativi

L’articolo 7 della proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente taluni elementi dei dati da trasmettere. Essi includono aspetti metodologici fondamentali, come la definizione dell’unità statistica rilevante e di altre classificazioni statistiche applicabili. In tale contesto, dal punto di vista sia degli utenti che dei compilatori delle statistiche, sarà importante garantire la corrispondenza tra gli obblighi relativi ai SIS stabiliti dalla proposta di regolamento e quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 184/2005. Di conseguenza, la BCE evidenzia l’importanza dell’affinità e della coerenza metodologiche tra le due serie di dati.

1.9.

Infine, la BCE desidera sottolineare l’importanza del fatto che la BCE sia consultata su tutti gli atti giuridici delegati e di esecuzione che ricadono nell’ambito di sua competenza, tempestivamente, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, primo trattino e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (11).

2.   Osservazioni tecniche e proposte redazionali

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 gennaio 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017)114, final. Le misure indicate nella proposta di regolamento sono destinate a sostituire quelle contenute in dieci atti giuridici da abrogare, che sono elencati al considerando 36 della proposta di regolamento.

(2)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(3)  Riesame dei requisiti nel campo delle statistiche economiche generali, Banca centrale europea, 2004, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(4)  Conclusioni del Consiglio Ecofin sulle statistiche dell’UE, 2972a sessione del Consiglio, Economia e finanza, Bruxelles, 10 novembre 2009, disponibile all’indirizzo www.consilium.europa.eu

(5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

(6)  Indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(9)  Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

(10)  Decisione del Consiglio 2006/856/CE, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332, 30.11.2006, pag. 21).

(11)  V. anche, ad esempio, il paragrafo 4 del parere della BCE CON/2012/5 (GU C 105, 11.4.2012, pag. 1); il paragrafo 8 del parere della BCE CON/2011/44 (GU C 203, 9.7.2011, pag. 3); paragrafo 4 del parere della BCE CON/2011/42 (GU C 159, 28.5.2011, pag. 10).


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