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Document 21996A1115(01)
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt modifying the arrangements for imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto
GU L 292 del 15.11.1996, p. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/640/oj
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0029 - 0030
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto Lettera n. 1 Bruxelles, 4 novembre 1996. Signor . . . . . ., mi pregio di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, concernente il regime di importazione nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana. Secondo tale accordo, il dazio doganale da applicarsi all'atto dell'importazione di riso (codice NC 1006) originario e proveniente dall'Egitto è il dazio calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1418/76, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo. L'applicazione della prevista riduzione ai dazi doganali non è più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione del prodotto. Questa riduzione dei dazi doganali si applica a decorrere dal 1° maggio 1996. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione. Per la Comunità europea >RIFERIMENTO A UN FILM> Lettera n. 2 Bruxelles, 4 novembre 1996. Signor . . . . . ., mi pregio di assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna, così redatta: «mi pregio di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, concernente il regime di importazione nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana. Secondo tale accordo, il dazio doganale da applicarsi all'atto dell'importazione di riso (codice NC 1006) originario e proveniente dall'Egitto è il dazio calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1418/76, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo. L'applicazione della prevista riduzione ai dazi doganali non è più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione del prodotto. Questa riduzione dei dazi doganali si applica a decorrere dal 1° maggio 1996. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.» Ho l'onore di confermarLe l'accordo del governo della Repubblica araba d'Egitto. Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione. Per il Governo della Repubblica araba d'Egitto >RIFERIMENTO A UN FILM>