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Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa punta a rendere più accessibili i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici, ad armonizzare le norme differenti all’interno dell’Unione europea (Unione) e a ridurre le barriere per gli sviluppatori di prodotti e servizi legati all’accessibilità.
  • Ciò permette alle persone che vivono nell’Unione, soprattutto quelle con disabilità, di ottenere un accesso più semplice ai servizi pubblici.

PUNTI CHIAVE

Gli Stati membri dell’Unione devono garantire che i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano «più accessibili», in particolare per le persone con disabilità, rendendoli «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi». La norma di accessibilità è stabilita nella norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Le parti di tale norma rilevanti per la presente direttiva sono elencate nell’allegato A della norma stessa.

Gli enti pubblici devono fornire periodicamente una dichiarazione di accessibilità dettagliata, esaustiva e chiara sulla conformità alla presente direttiva dei rispettivi siti web e applicazioni mobili, contenente:

  • chiarimenti riguardo agli elementi non accessibili e informazioni sulle alternative accessibili;
  • una descrizione delle modalità di segnalazione di eventuali difetti in termini di conformità alla presente direttiva o di richiesta delle informazioni escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva;
  • un collegamento alla procedura per i reclami che è possibile utilizzare se la risposta risulta inadeguata.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1523, atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea, istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità.

Gli Stati membri devono altresì:

  • facilitare l’applicazione dei requisiti in materia di accessibilità ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili contemplate dalle leggi nazionali esistenti;
  • facilitare programmi di formazione sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
  • sensibilizzare sui requisiti in materia di accessibilità;
  • condividere le migliori prassi, coadiuvati dalla Commissione europea;
  • garantire la disponibilità di un’efficace procedura di esecuzione.

Gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni legislative che vanno al di là dei requisiti minimi della presente direttiva.

Esclusioni

La presente direttiva non si applica alle emittenti del servizio pubblico o alle organizzazioni non governative che non forniscono servizi essenziali per il pubblico o specificatamente per le persone con disabilità. Inoltre, essa non si applica ai seguenti elementi di contenuto:

  • formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi dell’ente pubblico interessato;
  • documenti audio o video pubblicati prima del 23 settembre 2020;
  • documenti audio o video trasmessi in diretta;
  • carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali per la navigazione siano fornite in maniera accessibile;
  • contenuti di terzi non subordinati al controllo dell’ente pubblico interessato;
  • riproduzioni di pezzi del patrimonio storico-culturale o di manoscritti che non possono essere resi pienamente accessibili in talune circostanze;
  • contenuti di extranet o intranet destinati soltanto a un gruppo chiuso di persone, pubblicati prima del 23 settembre 2019, fino a un loro aggiornamento sostanziale;
  • contenuti di siti web e applicazioni mobili non aggiornati o modificati dopo il 23 settembre 2019 (archivi), qualora i loro contenuti non siano necessari per i processi amministrativi.

Gli Stati membri possono escludere i siti web e le applicazioni mobili di scuole, asili nido e scuole d’infanzia, a eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative online essenziali.

Monitoraggio

Gli Stati membri devono verificare la conformità utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione l’11 ottobre 2018. La metodologia, stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1524, comprende:

  • le disposizioni sulla periodicità del monitoraggio e del campionamento di siti web e applicazioni mobili;
  • il campionamento delle pagine web, dei loro contenuti e dei contenuti delle applicazioni mobili;
  • una descrizione del modo in cui deve essere dimostrata la conformità;
  • qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per assistere gli enti pubblici nel porvi rimedio;
  • disposizioni per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità.

Relazioni

Entro il 23 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri pubblicheranno e presenteranno alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio e informazioni sul ricorso alla procedura di esecuzione. La prima relazione riguarderà inoltre:

  • le disposizioni per la consultazione delle parti interessate (organizzazioni di persone con disabilità e di anziani, parti sociali, settore industriale e altre) riguardo all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
  • le procedure volte a rendere pubblici gli sviluppi della politica in materia di accessibilità;
  • le esperienze e i risultati derivanti dall’attuazione della direttiva;
  • informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione.

Il contenuto di tutte le relazioni è reso pubblico in un formato accessibile. L’applicazione della direttiva sarà sottoposta al riesame della Commissione entro il 23 giugno 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 22 dicembre 2016 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 23 settembre 2018. Gli Stati membri dovevano adottare tali misure come segue:

  • dal 23 settembre 2019 per i siti web pubblicati dopo il 22 settembre 2018;
  • dal 23 settembre 2020 per tutti gli altri siti web degli enti pubblici;
  • dal 23 giugno 2021 per le applicazioni mobili degli enti pubblici.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione, dell’11 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili (GU L 289 del 12.08.2021, pag. 53).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 84).

Le successive modifiche alla decisione (UE) 2018/2048 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 103).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 108).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.10.2021

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