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Essa punta a rendere più accessibili i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici, ad armonizzare le norme differenti all’interno dell’Unione europea (Unione) e a ridurre le barriere per gli sviluppatori di prodotti e servizi legati all’accessibilità.
Ciò permette alle persone che vivono nell’Unione, soprattutto quelle con disabilità, di ottenere un accesso più semplice ai servizi pubblici.
PUNTI CHIAVE
Gli Stati membri dell’Unione devono garantire che i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano «più accessibili», in particolare per le persone con disabilità, rendendoli «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi». La norma di accessibilità è stabilita nella norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Le parti di tale norma rilevanti per la presente direttiva sono elencate nell’allegato A della norma stessa.
Gli enti pubblici devono fornire periodicamente una dichiarazione di accessibilità dettagliata, esaustiva e chiara sulla conformità alla presente direttiva dei rispettivi siti web e applicazioni mobili, contenente:
chiarimenti riguardo agli elementi non accessibili e informazioni sulle alternative accessibili;
una descrizione delle modalità di segnalazione di eventuali difetti in termini di conformità alla presente direttiva o di richiesta delle informazioni escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva;
un collegamento alla procedura per i reclami che è possibile utilizzare se la risposta risulta inadeguata.
facilitare l’applicazione dei requisiti in materia di accessibilità ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili contemplate dalle leggi nazionali esistenti;
facilitare programmi di formazione sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
sensibilizzare sui requisiti in materia di accessibilità;
condividere le migliori prassi, coadiuvati dalla Commissione europea;
garantire la disponibilità di un’efficace procedura di esecuzione.
Gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni legislative che vanno al di là dei requisiti minimi della presente direttiva.
Esclusioni
La presente direttiva non si applica alle emittenti del servizio pubblico o alle organizzazioni non governative che non forniscono servizi essenziali per il pubblico o specificatamente per le persone con disabilità. Inoltre, essa non si applica ai seguenti elementi di contenuto:
formati di file per ufficio pubblicati prima del , a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi dell’ente pubblico interessato;
documenti audio o video pubblicati prima del ;
documenti audio o video trasmessi in diretta;
carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali per la navigazione siano fornite in maniera accessibile;
contenuti di terzi non subordinati al controllo dell’ente pubblico interessato;
riproduzioni di pezzi del patrimonio storico-culturale o di manoscritti che non possono essere resi pienamente accessibili in talune circostanze;
contenuti di extranet o intranet destinati soltanto a un gruppo chiuso di persone, pubblicati prima del , fino a un loro aggiornamento sostanziale;
contenuti di siti web e applicazioni mobili non aggiornati o modificati dopo il (archivi), qualora i loro contenuti non siano necessari per i processi amministrativi.
Gli Stati membri possono escludere i siti web e le applicazioni mobili di scuole, asili nido e scuole d’infanzia, a eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative online essenziali.
Monitoraggio
Gli Stati membri devono verificare la conformità utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione l’. La metodologia, stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1524, comprende:
le disposizioni sulla periodicità del monitoraggio e del campionamento di siti web e applicazioni mobili;
il campionamento delle pagine web, dei loro contenuti e dei contenuti delle applicazioni mobili;
una descrizione del modo in cui deve essere dimostrata la conformità;
qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per assistere gli enti pubblici nel porvi rimedio;
disposizioni per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità.
Relazioni
Entro il , e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri pubblicheranno e presenteranno alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio e informazioni sul ricorso alla procedura di esecuzione. La prima relazione riguarderà inoltre:
le disposizioni per la consultazione delle parti interessate (organizzazioni di persone con disabilità e di anziani, parti sociali, settore industriale e altre) riguardo all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
le procedure volte a rendere pubblici gli sviluppi della politica in materia di accessibilità;
le esperienze e i risultati derivanti dall’attuazione della direttiva;
informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione.
Il contenuto di tutte le relazioni è reso pubblico in un formato accessibile. L’applicazione della direttiva sarà sottoposta al riesame della Commissione entro il .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il . Gli Stati membri dovevano adottare tali misure come segue:
dal per i siti web pubblicati dopo il ;
dal per tutti gli altri siti web degli enti pubblici;
dal per le applicazioni mobili degli enti pubblici.
Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione, dell’, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili (GU L 289 del , pag. 53).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del , relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del , pag. 84).
Le successive modifiche alla decisione (UE) 2018/2048 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell’, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del , pag. 103).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell’, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del , pag. 108).