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Document 62017TN0764

Causa T-764/17: Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Autorità portuale di Vigo/Commissione

GU C 134 del 16.4.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/21


Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Autorità portuale di Vigo/Commissione

(Causa T-764/17)

(2018/C 134/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autorità portuale di Vigo (Vigo, Spagna) (rappresentante: J. Costas Alonso, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la rettifica per la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004) (Versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 23 settembre 2017 ;

Annullare la rettifica per la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004) (Versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 21 settembre 2017 .

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente allega che:

1.

Va notato il consenso implicito della Commissione a un’applicazione divergente delle norme in materia d’importazione di prodotti di origine animale da parte degli Stati membri in casi ben precisi, come i contenitori di prodotti della pesca congelati provenienti dalla Cina, in quanto ciò esplica un impatto negativo sulla concorrenza leale tra Stati membri.

2.

Il maggior problema è stato riscontrato per quanto riguarda l'importazione di prodotti di origine animale e l'obbligo del cosiddetto «doppio elenco» dei pescherecci che riforniscono stabilimenti di paesi terzi.

3.

Un operatore del settore alimentare che importa prodotti di origine animale provenienti dall’esterno della Comunità può importare prodotti della pesca di un paese terzo solamente se nell’elenco figurano tanto il paese terzo in questione dal quale proviene il prodotto, quanto lo stabilimento da dove il prodotto è stato spedito e nel quale il medesimo è stato ottenuto o preparato.


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