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Document 62016TA0338

    Causa T-338/16 P: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Mancato versamento dell’indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo — Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Termine ragionevole»)

    GU C 134 del 16.4.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 134/20


    Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione

    (Causa T-338/16 P) (1)

    ((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Mancato versamento dell’indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo - Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto - Termine ragionevole»))

    (2018/C 134/27)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e F. Simonetti, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15, EU:F:2016:74), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione), dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15) è annullata.

    2)

    La decisione del 23 luglio 2014 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea è annullata in quanto, con tale decisione, la Commissione aveva negato al sig. Richard Zink il pagamento dell’indennità di dislocazione relativa al periodo che va dal 1o settembre 2007 al 30 aprile 2009.

    3)

    Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e iscritto al ruolo con il numero F-77/15 è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.


    (1)  GU C 305 del 22.8.2016.


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