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Document 32014R1346

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

GU L 363 del 18.12.2014, p. 82–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1346/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1346/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

(3)

Con la decisione 2002/611/CE (4) la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi in relazione alle misure antidumping e compensative sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).

(4)

Nel febbraio 2004, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 236/2004 (5), ha aumentato dal 21 % al 33,7 % l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC.

(5)

Nel marzo 2004, con la decisione 2004/255/CE (6), la Commissione ha abrogato la decisione 2002/611/CE in seguito alla revoca volontaria dell'impegno da parte della Kokan.

(6)

Con la decisione 2006/37/CE (7) la Commissione ha accettato un nuovo impegno offerto dalla Kokan in relazione alle misure antidumping e compensative sulle importazioni dall'India. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 del Consiglio sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (8).

(7)

Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (9) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con il regolamento (CE) n. 1010/2008 (10) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dall'India, il 1o luglio 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente» o «CUF»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.

(9)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (12) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta parallela

(11)

Con un avviso di apertura pubblicato il 16 ottobre 2013 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13), la Commissione ha inoltre avviato un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (14).

5.   Inchiesta

5.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, 30 settembre 2013 («periodo in esame»).

5.2.   Parti interessate

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori della RPC e dell'India, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(14)

È stata concessa un'audizione all'unica parte interessata che ne ha fatto richiesta, ossia all'unico produttore dell'Unione.

5.3.   Campionamento

(15)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori dell'India e della RPC e di importatori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sopra sono state invitate a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire a quest'ultima le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(16)

La Commissione ha ricevuto risposte al modulo di campionamento da due produttori esportatori indiani e nessuna risposta da parte dei produttori esportatori cinesi. Il campionamento non è stato pertanto applicato.

(17)

Un importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento, ma non importava il prodotto in esame dai paesi interessati e non ha fornito risposte al questionario. Il campionamento non è stato pertanto applicato.

(18)

Poiché esiste solo un produttore dell'Unione, il campionamento non è stato applicato per i produttori dell'Unione.

5.4.   Inchiesta

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per determinare l'interesse dell'Unione. La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori dell'India, agli importatori noti e agli utilizzatori dell'Unione.

(20)

Dei due produttori esportatori indiani solo uno (Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd) ha fornito risposte complete. Questo produttore indiano rappresentava una parte importante delle esportazioni totali dall'India verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(21)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttore dell'Unione:

CUF — Quimicos Industriais, Estarreja, Portogallo

b)

Produttore esportatore e produttore del paese di riferimento:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Khed, India

c)

Utilizzatori dell'Unione:

Blankophor GmbH, Leverkusen, Germania

Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portogallo

IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Spagna.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(22)

Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921420060). Esistono due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. È stato osservato anche un uso limitato da parte dell'industria farmaceutica. Pur non contestando che entrambi i tipi di prodotto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono quindi considerati un unico prodotto, è importante osservare che l'inchiesta ha dimostrato che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare, gli utilizzatori che si servono di acido sulfanilico del tipo depurato potrebbero usare il tipo per uso tecnico solo se fossero poi in grado essi stessi di depurarlo. Gli utilizzatori che hanno bisogno di acido sulfanilico per uso tecnico, o lo preferiscono, potrebbero in teoria usare il tipo depurato, ma data la differenza di prezzo (20 % — 25 %) questa non è una soluzione economicamente valida.

(23)

L'acido sulfanilico è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori dei paesi interessati sui rispettivi mercati interni e ai paesi terzi, come pure quelli fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione, hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(24)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se erano in atto pratiche di dumping e se sussisteva il rischio del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC e dall'India.

1.   Osservazioni preliminari

1.1.   RPC

(25)

All'atto dell'apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha contattato 39 produttori esportatori cinesi noti e le autorità cinesi. Nessuno di tali produttori si è manifestato e ha collaborato.

(26)

La Commissione ha informato le autorità cinesi e i produttori esportatori interessati della sua intenzione di utilizzare i migliori dati disponibili per le sue conclusioni a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le parti non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.

(27)

Di conseguenza per giungere alle conclusioni relative al dumping e al rischio di reiterazione del dumping ci si è dovuti basare sui dati disponibili, cioè sulle informazioni presentate dal richiedente, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, e sui dati di Eurostat.

(28)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame solo un quantitativo modesto del prodotto in esame è stato importato dalla RPC verso l'Unione.

1.2.   India

(29)

All'atto dell'apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha contattato 25 produttori esportatori indiani noti, dei quali solo uno (Kokan) ha risposto al questionario e collaborato all'inchiesta. La società rappresentava la maggioranza delle esportazioni indiane verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(30)

Durante il periodo in esame tale produttore esportatore ha operato nell'ambito di un impegno sui prezzi, accettato dalla Commissione, che è stato rispettato.

2.   Dumping

2.1.   RPC

2.1.1.   Paese di riferimento

(31)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato («il paese di riferimento»).

(32)

Nell'inchiesta iniziale l'India era stata utilizzata come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. L'avviso di apertura indicava l'India come paese di riferimento e le parti interessate erano invitate a pronunciarsi su tale scelta. Non sono pervenute osservazioni e nessun elemento indicava che l'India non costituisse più una scelta adeguata. Nella sua domanda di riesame l'industria dell'Unione ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento. Tuttavia, poiché negli Stati Uniti esiste un solo produttore e il mercato statunitense è protetto da dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di acido sulfanilico dalla Cina e dall'India da più di 20 anni, questa proposta è stata respinta. Di conseguenza, l'India è stata scelta come paese di riferimento anche ai fini della presente inchiesta.

(33)

Sono stati pertanto utilizzati i dati del produttore esportatore indiano che ha collaborato.

2.1.2.   Valore normale

(34)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato stabilito in base ai dati del produttore del paese di riferimento che ha collaborato, vale a dire Kokan. Le vendite sul mercato interno sono state utilizzate come base per determinare il valore normale (cfr. considerando da 42 a 47).

2.1.3.   Prezzo all'esportazione

(35)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, e quindi l'assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine sono state utilizzate fonti statistiche (Eurostat). Si ritiene che questa fonte di informazioni si avvicini ai prezzi effettivi praticati dagli esportatori cinesi agli acquirenti dell'Unione.

2.1.4.   Confronto

(36)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

(37)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove necessario si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, del prezzo all'esportazione. Al fine di esprimere il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica e sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame, la Commissione ha adeguato il prezzo cif fondato sui dati Eurostat per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito. Tali adeguamenti hanno rappresentato tra il 5 % e il 10 % del prezzo cif.

2.1.5.   Dumping

(38)

Il margine di dumping è stato determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(39)

Poiché non vi è stata collaborazione da parte degli esportatori cinesi, non sono disponibili informazioni sul mix di prodotti importati. In mancanza di informazioni sui quantitativi importati di acido sulfanilico depurato e per uso tecnico, si è comunque ritenuto che anche supponendo che tutte le importazioni fossero costituite da acido sulfanilico depurato, il cui prezzo è in media del 20 % più elevato rispetto a quello per uso tecnico, i prezzi all'importazione ricavati dai dati Eurostat erano situati ad un livello che, rispetto ai valori normali del paese di riferimento, non indicava l'esistenza di pratiche di dumping.

(40)

Inoltre, come indicato al considerando 28, i quantitativi importati dalla Cina sono stati assai ridotti durante il PIR. È generalmente accettato dalle industrie in questione che le spedizioni ad hoc di piccole quantità di acido sulfanilico avvengano a prezzi unitari notevolmente più elevati rispetto alle commesse regolari di quantità più importanti, il che può spiegare il livello elevato dei prezzi all'importazione comunicati da Eurostat.

(41)

Pertanto, benché dai dati disponibili risulti un dumping negativo, tale conclusione potrebbe avere scarsa rilevanza tenuto conto dei modesti quantitativi importati e della mancanza di informazioni sul mix di prodotti importati, che è un elemento importante data la notevole differenza di prezzo tra il tipo di prodotto depurato e quello per uso tecnico.

2.2.   India

2.2.1.   Valore normale

(42)

Le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame da parte dell'unico produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate in quantità rappresentative e nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(43)

Per ciascun tipo di prodotto è stata stabilita la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(44)

Tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato; le vendite remunerative sul mercato interno hanno pertanto rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di ciascun tipo di prodotto. Di conseguenza, per ciascun tipo di prodotto, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(45)

Il richiedente ha sostenuto che la pressione esercitata delle importazioni cinesi sul mercato indiano aveva distorto i prezzi praticati dall'India sul mercato interno e, di conseguenza, la determinazione del valore normale.

(46)

Come indicato al considerando 44, le vendite remunerative sul mercato interno rappresentavano più dell'80 % del volume totale delle vendite di ciascun tipo di prodotto e il valore normale era stato pertanto basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che le importazioni cinesi abbiano esercitato o meno una pressione al ribasso sul mercato interno indiano, il valore normale è determinato in modo tale che l'eventuale pressione non possa incidere sulla valutazione. Infatti, se le vendite di un tipo particolare di prodotto fossero remunerative per l'80 % o meno, la determinazione del valore normale avverrebbe esclusivamente sulla base di queste vendite remunerative. Inoltre, se tutte le vendite di un tipo particolare di prodotto fossero effettuate in perdita, il valore normale sarebbe basato sul costo totale di produzione e su un equo margine di profitto.

(47)

La Commissione ritiene quindi che quanto sostenuto dal richiedente non sia pertinente per il calcolo del valore normale.

2.2.2.   Prezzo all'esportazione

(48)

Il prodotto in esame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

(49)

Il richiedente ha sostenuto che l'andamento del prezzo del benzene e quello del prezzo delle esportazioni indiane verso l'Unione sarebbero in contraddizione. Questo sarebbe tanto più degno di nota considerato che l'impegno sui prezzi minimi accettato dalla Commissione era indicizzato sulla base dell'andamento del prezzo del benzene. Il richiedente ha inoltre asserito che tale impegno sui prezzi avrebbe reso non rappresentativi i prezzi all'esportazione praticati dal principale produttore esportatore indiano.

(50)

La Commissione ha stabilito che il benzene come materia prima per la produzione di anilina (la principale materia prima dell'acido sulfanilico) non può rappresentare più del 50 % — 60 % del costo di produzione del prodotto in esame. La clausola di indicizzazione prevista nell'impegno sui prezzi limita inoltre l'effetto dell'andamento del prezzo del benzene sui prezzi minimi. Il rispetto dell'impegno sui prezzi minimi è stato infine controllato durante la verifica in loco e in tale occasione si è riscontrato che i prezzi all'esportazione erano stati notevolmente e sistematicamente superiori ai prezzi minimi previsti nell'impegno, il che ne aveva quindi limitato l'incidenza.

(51)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, per l'esportazione verso l'Unione, i produttori esportatori indiani avevano con ogni probabilità fatto ricorso a spedizioni di piccole quantità, il che avrebbe comportato elevati prezzi a pronti e gonfiato così artificialmente il livello dei prezzi all'esportazione.

(52)

L'inchiesta non ha rivelato alcuna vendita di questo tipo da parte della Kokan, il principale produttore esportatore indiano. Anche la stragrande maggioranza (oltre il 99 %) delle vendite degli altri esportatori indiani nell'Unione è risultata costituita da quantità che non possono essere considerate vendite a pronti.

(53)

Sulla base di quanto precede, le asserzioni del richiedente in merito alla mancanza di rappresentatività dei prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione devono essere respinte.

2.2.3.   Confronto

(54)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(55)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. Tali adeguamenti erano compresi tra il 6 % e il 10 % del prezzo cif frontiera dell'Unione.

2.2.4.   Dumping

(56)

Come previsto all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale stabilito per il prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame.

(57)

Su tale base, il margine di dumping calcolato per il produttore esportatore che ha collaborato è risultato negativo. Non vi è stato dunque dumping durante il PIR.

(58)

Il richiedente ha sostenuto che le conclusioni relative all'assenza di dumping da parte del principale produttore esportatore non possono essere estese agli altri produttori esportatori indiani dato che i suoi prezzi all'esportazione si basano su un impegno sui prezzi minimi all'importazione.

(59)

Va tuttavia osservato che i prezzi all'esportazione del principale produttore esportatore indiano sono stati fissati a livelli notevolmente superiori ai prezzi minimi previsti dal suo impegno. Il livello dei prezzi all'esportazione degli altri produttori indiani, come emerge dai dati di Eurostat, è inoltre risultato notevolmente più elevato rispetto a quello dei prezzi all'esportazione del principale produttore esportatore. L'inchiesta ha infine mostrato che i prezzi all'esportazione praticati dal produttore esportatore che ha collaborato per le sue vendite ai paesi terzi, prezzi non soggetti a impegno né a dazi antidumping, erano fissati a un livello analogo a quello delle sue vendite all'esportazione nell'Unione e non erano quindi oggetto di dumping. La Commissione conclude pertanto che i prezzi all'esportazione indiani sono stati fissati indipendentemente dall'impegno relativo ai prezzi e in funzione delle condizioni di mercato.

(60)

L'affermazione del richiedente secondo cui avrebbero dovuto riscontrarsi pratiche di dumping per gli altri produttori esportatori indiani è stata pertanto respinta.

3.   Rischio di reiterazione del dumping

3.1.   Osservazioni preliminari

(61)

Negli Stati Uniti sono in vigore dal 1992 misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e della RPC e misure compensative sulle importazioni dall'India. Nel 2011 il ministero del Commercio statunitense ha prorogato i dazi compensativi in vigore nei confronti delle importazioni dall'India (a un livello del 43,7 %), come pure le misure antidumping (dazi compresi fra il 19,1 % e il 114,8 %) in vigore nei confronti delle importazioni dall'India e dalla RPC. Il livello delle misure ha chiuso di fatto il mercato statunitense alle importazioni indiane e cinesi.

3.2.   RPC

(62)

La capacità di produzione di cui dispone la RPC è stata stimata sulla base dei dati forniti dal produttore dell'Unione e dall'unico produttore statunitense, la Nation Ford Chemical Company («NFC») nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza condotta dagli Stati Uniti in relazione alle misure antidumping sull'acido sulfanilico originario della Cina (pubblicazione 4270 dell'USITC).

(63)

La NFC ha indicato che le capacità installate nella RPC permetterebbero di produrre ogni anno 65 500 tonnellate di acido sulfanilico: questo è in linea con le stime del richiedente, il quale ha sostenuto, sulla base di uno studio elaborato dall'industria cinese, che la capacità disponibile in Cina sarebbe compresa tra 65 500 e 82 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata stimata al 20 %, il che sarebbe pari a un valore compreso tra 13 100 e 16 400 tonnellate. Questo è più del doppio del livello del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(64)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che gli esportatori cinesi sarebbero riusciti ad entrare anche sul mercato indiano e, a sostegno di tale affermazione, ha presentato dati statistici ricavati dalla banca dati del governo indiano sulle esportazioni e sulle importazioni dell'India. Da tali dati emerge un considerevole aumento delle importazioni di acido sulfanilico depurato dalla RPC in India durante il PIR rispetto ai periodi precedenti, a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'acido sulfanilico depurato praticati sul mercato interno del produttore indiano che ha collaborato. Poiché il valore normale dell'acido sulfanilico depurato è stato stabilito, tenendo debitamente conto dei costi di trasporto e di assicurazione, sulla base delle vendite di acido sulfanilico depurato effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative dall'unico produttore indiano che ha collaborato, comprese fra 92 500 INR e 112 500 INR (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza), i dati confermano che le importazioni cinesi di acido sulfanilico depurato sono entrate sul mercato indiano a prezzi di dumping, che vanno da 82 500 INR a 92 500 INR (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Il dumping constatato per le importazioni sul mercato indiano ha contribuito alla valutazione del comportamento dei produttori esportatori cinesi in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore.

(65)

Tenuto conto della notevole capacità inutilizzata disponibile in Cina e delle informazioni sulla politica dei prezzi applicata dai produttori esportatori cinesi su un mercato terzo, non protetto da misure di difesa commerciale, esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.3.   India

(66)

Anche la capacità totale disponibile in India è stata stimata sulla base dei dati forniti dalla NFC e dall'unico produttore dell'Unione.

(67)

Il richiedente ha stimato la capacità totale dell'India a circa 13 500 tonnellate, di cui 2 700 possono essere considerate come capacità inutilizzata. Tali dati sono pienamente in linea con quelli forniti dall'unico produttore degli Stati Uniti (NFC) nel quadro dell'inchiesta statunitense.

(68)

Il richiedente ha sostenuto che una capacità inutilizzata di 2 700 tonnellate costituisce una minaccia per le proprie vendite: essa rappresenta infatti una parte considerevole del consumo dell'Unione ed è probabilmente destinata ad aumentare a causa della sempre maggiore presenza di prodotti cinesi sul mercato indiano, che incoraggerà ulteriormente le esportazioni.

(69)

La Commissione osserva al riguardo che nel 2013 il principale produttore esportatore indiano ha abbandonato il suo status di unità orientata all'esportazione (Export Oriented Unit — EOU) in quanto stava progettando un aumento delle sue vendite sul mercato interno. Tali vendite erano state notevolmente limitate dalle condizioni imposte dal regime EOU. Malgrado le crescenti importazioni dalla Cina, la società ha confermato di non aver percepito una pressione significativa da parte dei concorrenti cinesi in relazione all'acido sulfanilico per uso tecnico (il principale prodotto cui è interessata la Kokan) e che, secondo la propria valutazione, il mercato indiano presentava buone prospettive di sviluppo. Non vi è quindi motivo di ritenere che la capacità inutilizzata dei produttori indiani verrà riorientata verso l'Unione a causa della presunta pressione dei prodotti cinesi sul mercato indiano.

(70)

Malgrado questa stima delle capacità inutilizzate in India, non sembra esistere un rischio di reiterazione del dumping, dato che né le esportazioni verso l'Unione né quelle verso i paesi terzi erano oggetto di dumping.

(71)

L'inchiesta non ha dimostrato che il produttore esportatore che ha collaborato abbia applicato una politica dei prezzi diversa a seconda che le sue vendite all'esportazione fossero destinate a paesi terzi o all'Unione. I prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, che sono state effettuate in quantitativi considerevoli, erano a un livello paragonabile ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti.

(72)

Nelle sue osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha fornito nuovi dati statistici in base ai quali ha sostenuto che le esportazioni indiane verso la Turchia erano oggetto di dumping.

(73)

La Commissione ha trovato e analizzato un quantitativo analogo di esportazioni indiane verso la Turchia e ha potuto attribuirle al produttore esportatore che ha collaborato. Essa ha potuto quindi basare i propri calcoli su dati più precisi e dettagliati per quanto riguarda sia il mix di prodotti sia i livelli dei prezzi. La Commissione conferma che il volume esportato non è stato oggetto di dumping.

3.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(74)

Per quanto riguarda la RPC, in mancanza di collaborazione e quindi di dati specifici delle società sulle capacità inutilizzate cinesi e sulla politica dei prezzi nei paesi terzi, le conclusioni sono state elaborate sulla base dei dati disponibili.

(75)

Poiché i dati disponibili indicano la presenza di notevoli capacità inutilizzate in Cina e il ricorso a pratiche di dumping sui mercati terzi, e tenuto conto dell'attrattiva dei prezzi sul mercato dell'Unione, il rischio di reiterazione del dumping è considerato reale.

(76)

In compenso, non è stato riscontrato alcun rischio di reiterazione del dumping per quanto riguarda l'India, tenuto conto dell'assenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, delle capacità inutilizzate notevolmente inferiori a quelle della Cina e dei livelli elevati dei prezzi all'esportazione verso l'Unione e verso il resto del mondo.

D.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e definizione dell'industria dell'Unione

(77)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da un unico produttore dell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Consumo dell'Unione

(78)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base:

ai volumi delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione,

ai volumi delle importazioni di acido sulfanilico (livello TARIC) nel mercato dell'Unione comunicati da Eurostat.

(79)

Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e che esiste un solo produttore esportatore statunitense, al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è necessario presentare le informazioni nelle tabelle in appresso in forma indicizzata.

Tabella 1

Consumo nel mercato dell'Unione

Volume (indice)

2010

2011

2012

PIR

Consumo dell'Unione (2010 = 100)

100

106

106

114

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(80)

L'inchiesta ha dimostrato che il mercato dell'acido sulfanilico si è ampliato gradualmente nel periodo in esame ed era aumentato del 14 % alla fine del PIR.

3.   Importazioni dai paesi interessati

a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

Tabella 2

Importazioni dai paesi interessati

Volume delle importazioni (indice)

2010

2011

2012

PIR

RPC

100

77

14

1

India

100

422

187

52

Totale dei paesi interessati

100

110

30

6

Fonte: Eurostat


Tabella 2 bis

Importazioni dai paesi interessati

Volume delle importazioni (intervalli di valori) (15)

2010

2011

2012

PIR

RPC

650-1 000

500-800

90-250

10-60

India

50-200

250-550

100-250

10-80

Totale dei paesi interessati

700-1 200

750-1 350

190-500

20-140

Fonte: Eurostat


Tabella 3

Quota di mercato dei paesi interessati

Quota di mercato (indice)

2010

2011

2012

PIR

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

100

73

13

1

Quota di mercato delle importazioni dall'India

100

397

177

46

Totale dei paesi interessati

100

103

28

5

(81)

Se si considerano i due paesi separatamente, i volumi delle importazioni dalla RPC sono calati del 99 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame e anche la loro quota di mercato è diminuita del 99 % nello stesso periodo.

(82)

Il volume delle importazioni dall'India è calato del 48 % nel periodo in esame e la sua quota di mercato è diminuita del 54 % nello stesso periodo.

(83)

Il volume aggregato delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati è diminuito del 94 % durante il periodo in esame ed è sceso a un livello molto basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Analogamente, la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati si è ridotta del 95 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto un livello molto basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

b)   Prezzi all'importazione

Tabella 4

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzo delle importazioni dalla RPC — Indice (2010 = 100)

100

92

104

164

Prezzo delle importazioni dall'India — Indice (2010 = 100)

100

79

84

92

Prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati — Indice (2010 = 100)

100

93

104

126

Fonte: Eurostat


Tabella 4 bis

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati

Intervalli di prezzi (16)

2010

2011

2012

PIR

Prezzi delle importazioni dalla RPC

1 000-1 400

950-1 350

1 000-1 400

1 700-2 500

Prezzi delle importazioni dall'India

1 200-1 800

1 000-1 400

1 100-1 500

1 300-1 700

Prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati

1 000-1 800

950-1 400

1 000-1 500

1 300-2 500

Fonte: Eurostat

(84)

Il prezzo medio delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC è lievemente diminuito nel 2011 (- 8 %), per poi registrare un andamento crescente, con un aumento assai pronunciato (+ 64 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(85)

Anche i prezzi medi del prodotto in esame proveniente dall'India sono diminuiti nel 2011 (- 21 %) e sono poi aumentati gradualmente, pur restando inferiori dell'8 % ai livelli dei prezzi del 2010.

c)   Livello della sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e delle vendite sottocosto (underselling)

(86)

A causa dei modesti quantitativi venduti dai produttori esportatori cinesi e della mancanza di informazioni riguardanti il mix di prodotti importati, non è stato possibile effettuare un calcolo significativo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Sulla base delle ipotesi formulate al considerando 39 sui prezzi all'importazione cinesi ricavati da Eurostat, non sono state rilevate né sottoquotazione né vendite sottocosto durante il PIR.

(87)

In base alle statistiche relative alle importazioni fornite dall'industria dell'Unione (cfr. considerando 64), i prezzi cinesi dell'acido sulfanilico depurato sul mercato indiano, rettificati per tener conto dei dazi all'importazione dell'Unione sul prodotto in esame (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione (2 % per costi di sdoganamento), sono risultati inferiori del 5 % — 15 % ai prezzi di vendita e ai costi dell'industria dell'Unione.

(88)

Per quanto riguarda l'India, non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto. Poiché il calcolo si basa sui dati relativi alle vendite dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, le cifre esatte non hanno potuto essere divulgate al fine di preservare le informazioni commerciali riservate. La sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto sono risultate comprese tra -20 % e - 40 %.

(89)

A seguito della comunicazione delle conclusioni nonché delle osservazioni formulate dal produttore dell'Unione, la Commissione ha calcolato la sottoquotazione e le vendite sottocosto per il resto delle importazioni indiane, sulla base dei dati Eurostat. Secondo tali calcoli non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto in relazione a tali importazioni. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 88. È stato inoltre effettuato un confronto anche tra i prezzi del prodotto in esame fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e quelli del prodotto in esame venduto dagli esportatori indiani al resto del mondo. Anche da tale confronto non è risultata alcuna sottoquotazione né sono emerse vendite sottocosto.

(90)

Il produttore dell'Unione ha inoltre presentato nuovi calcoli che dimostrano che la differenza tra il livello medio dei prezzi delle importazioni indiane e quello delle vendite del produttore dell'Unione era molto ridotta nel 2012. Questi calcoli non hanno però potuto essere accettati dalla Commissione in quanto non tenevano conto del fatto che le importazioni indiane erano composte prevalentemente da acido sulfanilico per uso tecnico mentre il produttore dell'Unione vendeva esclusivamente il tipo di prodotto depurato, il cui prezzo è più elevato del 20 % circa.

4.   Importazioni da altri paesi terzi

(91)

Ad eccezione di tre operazioni trascurabili (due dalla Svizzera nel 2010 e nel 2011 e una dalla Malaysia nel 2012), tutte le importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi provenivano dagli USA nel periodo in esame.

Tabella 5

Importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi (Stati Uniti)

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dagli USA (indice)

100

267

253

299

Quota di mercato delle importazioni dagli USA (indice)

100

180

171

188

Prezzi medi delle importazioni dagli USA (indice)

100

95

101

102

Fonte: Eurostat

(92)

Sia il volume che la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico dagli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo durante il periodo in esame, rispettivamente del 199 % e dell'88 %. Poiché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile nello stesso periodo, sono le importazioni dagli Stati Uniti che hanno ripreso il mercato lasciato libero dagli esportatori cinesi e indiani.

(93)

I livelli dei prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti si sono mantenuti alquanto stabili durante il periodo in esame ed erano dello stesso ordine di quelli del produttore dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

5.   Situazione dell'industria dell'Unione

(94)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'analisi del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(95)

Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi all'unico produttore dell'Unione.

5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 6

Produzione, capacità e utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PIR

Produzione (in t) (indice)

100

87

99

107

Capacità (in t) (indice)

100

100

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti (indice)

100

87

99

107

Fonte: Risposta al questionario

(96)

La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto all'inizio del periodo in esame. La capacità dell'industria dell'Unione è rimasta invariata nel periodo in esame e, di conseguenza, il tasso di utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione, aumentando del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(97)

Va osservato che l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame (tranne che nel 2011) ed è riuscita a conseguire un livello ottimale durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(98)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha sostenuto di aver raggiunto un livello ottimale di utilizzo degli impianti, nel corso dell'intero periodo in esame, solo durante il PIR, il che dimostra che la sua ripresa è ancora molto recente e fragile.

(99)

Questa osservazione nella valutazione della Commissione non modifica le conclusioni del considerando 97, che non sono in alcun modo in contraddizione con le osservazioni dell'industria dell'Unione.

5.2.   Scorte finali

Tabella 7

Volume delle scorte finali

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte finali (in t) (indice)

100

576

328

171

Fonte: Risposta al questionario

(100)

Le scorte di fine anno dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente nel 2011 e hanno registrato successivamente una tendenza al ribasso, pur restando superiori del 71 % al livello del 2010 nel periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, con riferimento al volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il livello delle scorte finali rappresenta meno di un mese di produzione.

5.3.   Volumi delle vendite e quota di mercato

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite (in t) (indice)

100

70

97

104

Quota di mercato % (indice)

100

66

92

92

Fonte: Risposta al questionario

(101)

I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 4 % rispetto ai livelli all'inizio del periodo in esame. Vi è stato un brusco calo nel 2011, seguito poi da un aumento costante.

(102)

In termini di quota di mercato, l'andamento dell'industria dell'Unione può essere considerato stabile durante il periodo in esame, tranne che nel 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita analogamente alle vendite. Negli anni successivi le vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento crescente. Anche se nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato del produttore dell'Unione è rimasta leggermente al di sotto del livello del 2010, va osservato che l'industria dell'Unione è comunque riuscita ad approfittare della crescita del consumo dell'Unione e ha conservato una quota di mercato significativa sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.

(103)

Nelle sue osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha dichiarato che la propria quota di mercato è molto instabile dato che l'acido sulfanilico è un prodotto di base il cui mercato è determinato dai prezzi: a tale proposito ha offerto l'esempio del 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è notevolmente ridotta.

(104)

A questo riguardo va sottolineato che la perdita di quota di mercato registrata nel 2011 ha coinciso con un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell'Unione che andava contro le tendenze del mercato di quel momento. Dall'inchiesta è emerso infatti che nel 2011 i prezzi delle importazioni da tutti i paesi sono diminuiti di una percentuale compresa fra il 5 % e il 20 %. Va altresì osservato che i dati statistici disponibili indicano che la quota di mercato persa dall'industria dell'Unione è stata ripresa principalmente dall'importatore statunitense.

5.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

Tabella 9

Prezzi di vendita

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzi di vendita medi (EUR/t) (indice)

100

109

108

112

Fonte: Risposta al questionario

(105)

I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono aumentati del 12 % durante il periodo in esame a causa della traslazione dell'aumento del costo della principale materia prima (anilina).

5.5.   Occupazione e produttività

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PIR

Occupazione (indice)

100

100

117

117

Produttività del lavoro (indice)

100

88

85

91

Costo medio del lavoro (indice)

100

105

102

116

Fonte: Risposta al questionario

(106)

L'occupazione in equivalenti a tempo pieno è aumentata del 17 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il costo medio del lavoro ha registrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame, con un aumento del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2010. Dal momento che la produzione è aumentata solo del 7 %, come indicato al considerando 96, la produttività del lavoro è diminuita del 9 % nel periodo in esame.

5.6.   Redditività

Tabella 11

Redditività

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività (indice)

100

96

20

65

Fonte: Risposta al questionario

(107)

La redditività dell'industria dell'Unione per il prodotto simile è diminuita durante il periodo in esame ed era lievemente inferiore al livello ottimale indicato dall'industria dell'Unione. Va comunque osservato che è rimasta positiva per tutto il periodo in esame.

(108)

Il calo della redditività è dovuto principalmente all'aumento del costo medio di produzione (pari quasi al 20 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame), che non ha potuto essere del tutto compensato dall'incremento del 12 % dei prezzi di vendita indicato al considerando 105.

5.7.   Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 12

Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2010

2011

2012

PIR

Investimenti annui (indice)

100

133

57

Utile sul capitale investito (indice)

100

86

30

103

Flusso di cassa (indice)

100

116

68

82

(109)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha potuto investire nel 2010. In seguito, gli investimenti connessi alla produzione di acido sulfanilico sono diminuiti del 43 % tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Questi investimenti, il cui importo in termini assoluti può essere considerato basso, hanno riguardato principalmente le attività di manutenzione. Tali risultanze sono in linea con i dati relativi all'utile sul capitale investito e con il basso livello di redditività conseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(110)

L'utile sul capitale investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2011 e nel 2012. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito è migliorato e ha raggiunto lo stesso livello del 2010 grazie all'aumento della redditività tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. tabella 11).

(111)

Il flusso di cassa ha registrato un andamento oscillante, ma è rimasto positivo durante l'intero periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il flusso di cassa è diminuito del 18 % rispetto al 2010. L'industria dell'Unione non ha riferito di difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

5.8.   Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(112)

Come concluso nei considerando 41 e da 57 a 60, non sono state riscontrate pratiche di dumping da parte dei paesi interessati nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(113)

Tenuto conto dell'assenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'India nonché dell'aumento dei volumi delle vendite, dei prezzi e del tasso di utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, si può concludere che le misure si sono dimostrate efficaci e che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato registrato un certo calo di determinati indicatori di pregiudizio, quali la redditività e la quota di mercato, ma ciò non può essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati, il cui livello è stato estremamente modesto. In ogni caso, gli indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo indicano comunque una situazione sostenibile per l'industria dell'Unione.

5.9.   Attività di esportazione dell'industria dell'Unione

(114)

Poiché nel 2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha esportato solamente volumi trascurabili, si conclude che le esportazioni non hanno avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(115)

Anche se il livello medio dei prezzi stabilito per il prodotto in esame proveniente dalla RPC e dall'India durante il PIR e il suo confronto con gli anni precedenti risultano poco attendibili a causa dei volumi modesti di importazioni, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame proveniente dalla RPC e dall'India è entrato nell'Unione a prezzi non di dumping.

(116)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta piuttosto stabile e i volumi persi dai paesi interessati sono stati ripresi dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti ad un livello di prezzo analogo a quello dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione ha potuto accrescere il volume delle vendite e aumentare i prezzi medi di vendita ed è riuscita a raggiungere tassi quasi ottimali di utilizzo degli impianti.

(117)

Il lieve calo della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi e indiane, come spiegato al considerando 113.

(118)

Per tale motivo si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR.

(119)

L'industria dell'Unione, pur avendo formulato alcune osservazioni in merito all'analisi del pregiudizio (trattate nei considerando 89-90, 98-99 e 103-104), ha concordato con la conclusione generale relativa all'assenza di un pregiudizio notevole, in particolare nel corso del PIR.

7.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(120)

Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio è importante sottolineare che, pur con un tasso ottimale di utilizzo degli impianti, raggiunto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non era in grado di soddisfare tutta la domanda dell'Unione; una parte significativa del consumo dell'Unione ha quindi dovuto essere coperta dalle importazioni.

(121)

L'industria dell'Unione, inoltre, produce unicamente acido sulfanilico depurato. Questo significa che gli utilizzatori che, per la loro produzione, preferiscono l'acido sulfanilico per uso tecnico devono ricorrere alle importazioni.

(122)

L'industria dell'Unione disponeva inoltre di una quota di mercato relativamente stabile, con vendite ad un certo numero di clienti di lunga data. Dall'inchiesta è emerso che, per alcuni utilizzatori, i fornitori di acido sulfanilico devono sottoporsi a un costoso e severo processo di certificazione/verifica, il che rende più difficile passare da un fornitore ad un altro.

(123)

È in questo contesto che il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure è esaminato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   RPC

(124)

Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta, le conclusioni per quanto riguarda la RPC hanno dovuto basarsi sui migliori dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame in previsione della scadenza.

(125)

Come già indicato ai considerando 63 e 75, i produttori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate per la produzione di acido sulfanilico ed esiste il rischio di reiterazione del dumping.

(126)

Inoltre, come affermato ai considerando 64 e 87, le informazioni disponibili indicano che la RPC ha di recente venduto all'India quantitativi più importanti di acido sulfanilico a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(127)

Le statistiche relative alle importazioni cinesi nel mercato indiano (cfr. considerando 64) sembrano infine indicare che la Cina è interessata principalmente a vendere acido sulfanilico depurato che, se diretto verso il mercato dell'Unione, entrerebbe in concorrenza diretta con le vendite del produttore dell'Unione.

(128)

Tutti questi fattori indicano che, qualora le misure fossero lasciate scadere, la RPC potrebbe esportare rapidamente verso il mercato dell'Unione quantitativi considerevoli di acido sulfanilico a prezzi di dumping, senza dover neppure riorientare le sue vendite a partire da altri mercati. Il mercato dell'Unione è interessante in termini di prezzi e consentirebbe agli esportatori cinesi di realizzare economie di scala con l'aumento della loro produzione. Se ciò dovesse verificarsi, l'industria dell'Unione dovrebbe far fronte a un immediato calo delle vendite e dei prezzi di vendita, il che a sua volta si ripercuoterebbe sull'utilizzo degli impianti e sulla redditività. Se questi indicatori di pregiudizio dovessero peggiorare, la ripresa dell'industria dell'Unione verrebbe rapidamente ribaltata e quest'industria subirebbe un pregiudizio notevole.

7.2.   India

(129)

Per quanto riguarda l'India, come concluso al considerando 76, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure è nullo. Tenuto conto di tale conclusione, l'analisi sulla reiterazione del pregiudizio non è necessaria.

8.   Conclusioni relative alla reiterazione del pregiudizio

(130)

Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta illustrate nei considerando di cui sopra, l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle esportazioni a basso prezzo dalla RPC, il che inciderebbe negativamente sui risultati economici e finanziari dell'industria dell'Unione e determinerebbe la reiterazione di un pregiudizio notevole.

(131)

Il rischio di reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda l'India non è stato analizzato data la conclusione negativa relativamente alla reiterazione del dumping da parte dell'India.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Introduzione

(132)

Per quanto riguarda le misure antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India, si è concluso che non esiste un rischio di reiterazione del dumping. Non è quindi necessario determinare l'interesse dell'Unione.

(133)

Per quanto riguarda la Cina, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure sarebbe contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi in gioco, ovvero quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(134)

Come spiegato al considerando 113, le misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito all'industria dell'Unione di consolidare la propria posizione. Al considerando 130 si è inoltre concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un grave deterioramento della propria situazione qualora le misure antidumping nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. Si può quindi concludere che la proroga delle misure nei confronti della Cina andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori

(135)

Tutti gli utilizzatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. La Commissione ha ricevuto quattro risposte complete al questionario e tre risposte parziali/osservazioni da parte degli utilizzatori di acido sulfanilico. Sulla base di tali informazioni si è accertato che l'incidenza del costo del prodotto in esame sui costi di produzione dei prodotti a valle varia considerevolmente tra gli utilizzatori a seconda del tipo di prodotto a valle.

(136)

Un certo numero di utilizzatori (produttori di prodotti farmaceutici e di tinture speciali) ha ammesso che l'acido sulfanilico riveste solamente un ruolo marginale nei loro costi di produzione e si ritiene pertanto che le misure non abbiano essenzialmente alcun impatto sui loro costi di produzione o sui loro prezzi.

(137)

Per altri utilizzatori (produttori di additivi per cemento e sbiancanti ottici) l'acido sulfanilico rappresenta invece dal 4 % al 12 % del costo di produzione dei prodotti a valle. Questi utilizzatori hanno inoltre subito delle perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame e hanno affermato che i dazi attualmente in vigore sono in parte responsabili delle loro difficoltà.

(138)

A tale proposito va osservato che le importazioni dalla RPC sono state quasi inesistenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, i dazi nei confronti della Cina, che dovrebbero garantire un livello equo dei prezzi sul mercato dell'Unione, non hanno comportato costi supplementari per gli utilizzatori nel corso del periodo in esame e non sono quindi all'origine delle difficoltà incontrate da questi ultimi. L'aumento dei prezzi del prodotto simile durante il periodo in esame è stato provocato dall'aumento dei costi di produzione conseguente all'incremento dei prezzi della principale materia prima, come indicato ai considerando 105 e 108. L'abolizione dei dazi attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di acido sulfanilico dall'India, come proposto dal presente regolamento, dovrebbe immediatamente facilitare l'accesso a una fonte supplementare di approvvigionamento di acido sulfanilico sul mercato dell'Unione a prezzi competitivi e sarebbe pertanto nell'interesse degli utilizzatori. Si ritiene di conseguenza che il mantenimento delle misure nei confronti della Cina non comporterà in futuro indebite difficoltà per gli utilizzatori.

4.   Interesse degli importatori

(139)

Tutti gli importatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. Un importatore del prodotto in esame ha fornito una risposta parziale al questionario in cui afferma che l'acido sulfanilico non riveste un ruolo importante nelle sue attività. Nessun altro importatore ha risposto al questionario o presentato comunicazioni o osservazioni scritte. In mancanza di ulteriore collaborazione da parte degli importatori, si è concluso che non sarebbe contrario al loro interesse mantenere le misure istituite sulle importazioni dalla RPC.

5.   Conclusioni

(140)

In considerazione di quanto esposto finora, si è concluso che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC.

F.   MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTIDUMPING NEI CONFRONTI DELLA RPC E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING NEI CONFRONTI DELL'INDIA

(141)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si ritiene opportuno che i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC siano mantenuti, mentre siano abrogati quelli sulle importazioni dall'India. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano trasmettere osservazioni successivamente a tale comunicazione. La Commissione ha tenuto debito conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.

(142)

Da quanto sopra esposto risulta che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili all'acido sulfanilico originario della Cina dovrebbero essere mantenute e le misure antidumping applicabili all'acido sulfanilico originario dell'India dovrebbero essere abrogate. Anche la decisione della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore per le importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan dovrebbe essere abrogata.

(143)

Tenendo conto che la ripresa dell'industria dell'Unione è recente, la Commissione, qualora riceva dal produttore dell'Unione una richiesta in tal senso, provvederà a monitorare le importazioni del prodotto in esame. Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(144)

Il mantenimento delle misure previste dal presente regolamento nei confronti della Cina e l'abrogazione delle misure nei confronti dell'India sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921420060), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Paese

Dazio definitivo (%)

Repubblica popolare cinese

33,7

3.   Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico, attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921420060), originario dell'India, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.

4.   La decisione 2006/37/CE della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore per le importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd. (India) è abrogata.

5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).

(5)  Regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

(6)  Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).

(7)  Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).

(8)  Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).

(11)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

(12)  GU C 300 del 16.10.2013, pag. 14.

(13)  GU C 300 del 16.10.2013, pag. 5.

(14)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(15)  In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore dell'Unione ha chiesto che anche i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione sotto forma di intervalli dato che, sulla base dei dati indicizzati, era difficile valutare l'andamento reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.

(16)  In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore dell'Unione ha chiesto che anche i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione sotto forma di intervalli dato che, sulla base dei dati indicizzati, era difficile valutare l'andamento reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.


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