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Document 62017CA0369

    Causa C-369/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shajin Ahmed / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria — Direttiva 2011/95/UE — Articolo 17 — Esclusione dallo status di protezione sussidiaria — Cause — Condanna per un reato grave — Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale — Ammissibilità — Necessità di una valutazione individuale)

    GU C 408 del 12.11.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 408/25


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shajin Ahmed / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

    (Causa C-369/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 17 - Esclusione dallo status di protezione sussidiaria - Cause - Condanna per un reato grave - Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale - Ammissibilità - Necessità di una valutazione individuale))

    (2018/C 408/32)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Shajin Ahmed

    Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

    Dispositivo

    L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all’autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell’illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.


    (1)  GU C 293 del 4.9.2017.


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