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Document 62014TA0346
Case T-346/14: Judgment of the General Court of 15 September 2016 — Yanukovych v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of persons, entities and bodies subject to freezing of funds and economic resources — Inclusion of the applicant’s name — Rights of the defence — Obligation to state reasons — Legal basis — Right to effective judicial protection — Misuse of powers — Failure to comply with the listing criteria — Manifest error of assessment — Right to property)
Causa T-346/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà»)
Causa T-346/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà»)
GU C 402 del 31.10.2016, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/35 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio
(Causa T-346/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà»))
(2016/C 402/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, e C. Kennedy, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Plonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) e Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella loro versione originaria, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Yanukovych per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso. |
4) |
Il sig. Yanukovych è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni. |
5) |
La Repubblica di Polonia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. |