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Document 52012IP0340

18 a relazione su “Legiferare meglio” - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2010) Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla 18 a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI))

GU C 353E del 3.12.2013, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/117


Giovedì 13 settembre 2012
18a relazione su “Legiferare meglio” - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2010)

P7_TA(2012)0340

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI))

2013/C 353 E/14

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (1),

vista la dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (2),

vista la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (3),

viste le modalità pratiche, convenute il 22 luglio 2011, fra i servizi competenti del Parlamento europeo e il Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi alla prima lettura,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 "Legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza" (4),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sull'importanza di garantire valutazioni d'impatto indipendenti (6),

vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità ("Legiferare meglio"-18a relazione riguardante l'anno 2010) (COM(2011)0344),

vista la relazione della Commissione intitolata "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese" (COM(2011)0803),

vista la relazione della Commissione sulla "28a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea" (COM(2011)0588),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"(COM(2010)0543),

viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 5 dicembre 2011 sulla valutazione d'impatto,

viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2011 sulla normativa intelligente,

vista la relazione del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi dal titolo "L'Europa può fare meglio. Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa UE con il minor onere amministrativo", presentata il 15 novembre 2011,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0251/2012),

A.

considerando che il Parlamento europeo, nel 2010, ha ricevuto contributi in numero oltre sette volte superiore ai pareri motivati dai parlamenti nazionali;

B.

considerando che il programma per una normativa intelligente costituisce un tentativo di consolidare gli sforzi per quanto concerne la migliore legiferazione, la semplificazione del diritto dell'UE e la riduzione degli oneri amministrativi, e di intraprendere un percorso verso il buon governo basato sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, nella quale assumono un ruolo cruciale le valutazioni d'impatto e i controlli ex post;

C.

considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 è divenuto non adatto all'ambiente legislativo attuale quale generato dal trattato di Lisbona, innanzitutto alla luce dell'approccio frammentario seguito dalle istituzioni dell'UE in termini di adozione di dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi e di modalità pratiche a livello di segreteria per l'attuazione dell'articolo 294 del TFUE;

D.

considerando che una scelta erronea fra l'uso di atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE o di atti esecutivi a norma dell'articolo 291 del TFUE in un atto legislativo sottopone lo stesso al rischio di annullamento da parte della Corte di giustizia;

Osservazioni generali

1.

sottolinea la necessità generale che il diritto ha di essere chiaro, semplice, di facile comprensione e accessibile a tutti;

2.

evidenzia che i principi di sussidiarietà e proporzionalità debbono essere rispettati dalle istituzioni europee nel momento in cui legiferano;

3.

esprime la sua profonda inquietudine in merito all'opinione del comitato per la valutazione d'impatto, secondo cui la Commissione, nelle sue valutazioni d'impatto, prende in considerazione tali principi in un modo dalla natura sovente insoddisfacente; reputa della massima importanza il fatto che la Commissione colmi le eventuali lacune in tale settore, al fine di garantire il rispetto dei predetti principi;

4.

ribadisce le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio", con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente; suggerisce che, in tale contesto, si pattuiscano accordi inerenti alla delimitazione fra atti delegati e atti esecutivi; chiede al Presidente di adottare le misure necessarie per avviare negoziati con le altre istituzioni;

Controllo della sussidiarietà ad opera dei parlamenti nazionali

5.

si compiace del più stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare per quanto riguarda il vaglio delle proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

6.

constata che nel 2010 sono pervenuti dai parlamenti nazionali 211 pareri, di cui tuttavia solo una piccola parte – 34 in totale – sollevavano questioni di sussidiarietà; osserva che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prima frase, del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono ricorse per la prima volta nel maggio 2012, in relazione alla proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130); invita in tale contesto la Commissione a procedere al dovuto riesame del progetto nel massimo rispetto della volontà espressa dai parlamenti nazionali, dal momento che la nuova procedura di controllo mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini;

7.

chiede che sia svolta per conto della Commissione un'analisi indipendente che esamini il ruolo dei parlamenti regionali o locali nel quadro dei controlli sulla sussidiarietà; ricorda, a tal proposito, la piattaforma Internet IPEX, finanziata dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, che si rivela particolarmente utile per lo scambio di informazioni nel quadro delle procedure di controllo;

8.

suggerisce che alle istituzioni partecipanti all'attività legislativa sia ricordata la necessità di assicurare che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano debitamente applicati conformemente al protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9.

rileva che la critica espressa dal comitato per la valutazione d'impatto in merito a tenere in considerazione la sussidiarietà è stata altresì espressa da svariati parlamenti nazionali nei testi da essi presentati ai sensi del meccanismo di controllo della sussidiarietà istituito dal trattato di Lisbona; osserva inoltre, nondimeno, che nel 2010 non è stata raggiunta in alcuna occasione la soglia di attivazione delle procedure formali di cui al protocollo n. 2 quale allegato ai trattati;

10.

osserva nondimeno che il 22 maggio 2012, per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali hanno fatto scattare la procedura del "cartellino giallo" adottando pareri motivati contro la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130);

11.

osserva con preoccupazione che alcuni pareri dei parlamenti nazionali mettono in rilievo il fatto che, in diverse proposte della Commissione, la giustificazione in ordine alla sussidiarietà è insufficiente o assente;

12.

sottolinea la necessità che le istituzioni europee mettano i parlamenti nazionali in condizione di effettuare il controllo delle proposte legislative garantendo che la Commissione motivi in modo dettagliato ed esaustivo le sue decisioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

13.

propone che si valuti l'opportunità di definire, a livello di UE, criteri concreti per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

14.

reputa che le attuali tempistiche, stabilite nei trattati, per l'esecuzione dei controlli della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali dovrebbero essere riesaminate per determinare se siano adeguate; suggerisce che il Parlamento europeo, la Commissione e i rappresentanti dei parlamenti nazionali indaghino su come potrebbero essere attenuati eventuali intralci alla partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà;

15.

ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi di un'azione programmata possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che a livello nazionale, regionale o locale; la sussidiarietà può pertanto comportare sia un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, sia, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata; sottolinea che la sussidiarietà, in questo contesto, non si applica solo alle relazioni tra l'UE e i suoi Stati membri, ma abbraccia anche il livello regionale e locale;

16.

esorta la Commissione a migliorare e ad adottare con maggiore regolarità le dichiarazioni in cui legittima le proprie iniziative legislative sulla base della sussidiarietà; ricorda che il diritto amministrativo dell'UE dovrebbe essere adeguato e semplificato per ridurre i costi amministrativi e regolatori; afferma che, in tale contesto, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità dovrebbero essere applicati di conseguenza;

17.

si rammarica che la Commissione non abbia riferito in modo adeguato in merito all'applicazione del principio di proporzionalità, specialmente per quanto riguarda il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE sugli atti delegati e di esecuzione; mette in guardia il Consiglio dall'offuscare la netta distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione; sollecita la Commissione ad assicurare una corretta applicazione di questi due articoli;

18.

constata che, nel periodo cui si riferisce la relazione, la Corte di giustizia europea ha pronunciato una sola sentenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità (sul "roaming" nella telefonia mobile) e ha negato la violazione di questi due principi, essendo necessario limitare i prezzi per il consumatore finale, così da tutelarne gli interessi, ed essendo tale obiettivo realizzato nel modo migliore a livello dell'Unione;

19.

accoglie con favore a tal proposito la presentazione del succitato sito Web IPEX rivisto, il quale può fungere da catalizzatore per ulteriori migliorie e impegni nel funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà ed evidenzia la necessità di promuovere ulteriormente il sito;

20.

sottolinea che è essenziale estendere il controllo del principio di sussidiarietà a livello regionale e locale negli Stati membri; accoglie pertanto con favore la relazione annuale sulla sussidiarietà, pubblicata dal Comitato delle regioni, e il sito web REGPEX creato dal Comitato, che contribuiranno entrambi allo scambio di informazione e apporteranno ulteriori miglioramenti nel controllo della sussidiarietà;

21.

invita i parlamenti regionali, in conformità del protocollo sulla sussidiarietà, a consultare i parlamenti nazionali con poteri legislativi; invita la Commissione, nel contesto del controllo della sussidiarietà e in particolare nelle sue relazioni annuali in materia di sussidiarietà e di proporzionalità, a prestare attenzione al ruolo dei parlamenti regionali con poteri legislativi;

Elaborazione di politiche fondate su elementi concreti

22.

sottolinea l'importanza del programma per una normativa intelligente e dell'elaborazione di nuovi approcci normativi al fine di garantire che il diritto dell'UE sia idoneo al suo scopo e possa contribuire con efficacia a fronteggiare le future sfide della competitività e della crescita;

23.

mette in rilievo l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio al processo decisionale nell'ambito delle procedure legislative e sottolinea la necessità, in tale contesto, di tenere in debita considerazione le questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità;

24.

pone l'accento sull'impegno del Parlamento in merito ai suoi obblighi ai sensi del programma per una normativa intelligente e incoraggia l'impiego abituale della direzione del Parlamento per la valutazione d'impatto da parte delle commissioni che partecipano ai lavori legislativi; rammenta l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio nell'approccio interistituzionale comune del 2005 per le valutazioni d'impatto, a condurre tali valutazioni precedentemente all'adozione di modifiche sostanziali, e invita le commissioni ad avvalersi della nuova direzione per la valutazione d'impatto nell'attuazione del predetto impegno;

25.

suggerisce che, quale componente di un approccio più sistematico all'esame delle valutazioni d'impatto in seno al Parlamento, le commissioni richiedano alla direzione per la valutazione d'impatto di preparare una breve sintesi di ciascuna valutazione d'impatto ai fini dell'esame allorché si tiene uno scambio di opinioni iniziale; suggerisce la possibilità di far rientrare in tale sintesi una succinta conclusione relativa alla qualità della valutazione d'impatto, unitamente a una breve nota sulle risultanze chiave e a eventuali settori di analisi tralasciati dalla Commissione; è dell'opinione che il controllo del Parlamento sui progetti legislativi risulterebbe assai potenziato da quanto sopra;

26.

ritiene essenziale che le metodologie applicate dalla direzione per la valutazione d'impatto siano compatibili e confrontabili con l'approccio adottato dalla Commissione e invita il Parlamento e la Commissione stessa a cooperare appieno in tal senso;

27.

rammenta l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 e incoraggia il Consiglio a completare i lavori relativi all'istituzione di un suo meccanismo per la conduzione di valutazioni d'impatto senza ritardi indebiti, nel rispetto dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo del 2003;

28.

incoraggia la Commissione a proseguire nel miglioramento del suo approccio alle valutazioni d'impatto e la invita a potenziare il ruolo del comitato per la valutazione d'impatto nonché, in special modo, a ultimare e presentare proposte legislative soltanto laddove siano state approvate con un parere favorevole del comitato stesso;

Riduzione degli oneri normativi al minimo indispensabile

29.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione riguardante la riduzione degli oneri normativi che gravano sulle PMI al minimo indispensabile; reputa essenziale che la Commissione rispetti il principio del "pensare anzitutto in piccolo" (Think small first) al momento della preparazione delle normative ed è incoraggiato dall'impegno che la Commissione ha dimostrato e dal desiderio della stessa di andare al di là degli attuali approcci e di istituire regimi agevolati ed esenzioni per le piccole imprese;

30.

ricorda la posizione del Parlamento relativa alla questione delle esenzioni normative ed esorta la Commissione all'estensione delle esenzioni alle PMI, laddove le disposizioni normative le colpissero in modo sproporzionato e non esistesse alcun motivo valido per includere le predette disposizioni nel campo di applicazione del diritto; accoglie con favore la rinnovata attenzione nei confronti di un'applicazione rigorosa del test PMI e ritiene che la microdimensione sia parte integrante del test in cui tutte le opzioni disponibili sono sistematicamente valutate; a tale riguardo, si compiace della posizione della Commissione concernente l'inclusione di microentità che dovrebbero essere pienamente inserite nel campo di applicazione della normativa proposta solo se soddisfano i requisiti del test PMI rafforzato;

31.

rammenta tuttavia alla Commissione che l'inversione dell'onere della prova non deve portare in automatico a un diritto maggiormente complesso, elaborato senza tenere presenti le PMI; invita la Commissione ad adoperarsi ai fini della semplificazione del diritto, ove possibile, e a continuare a preparare e presentare proposte che abbiano come principi guida l'accessibilità e la facilità di attuazione per le PMI nella stesura del diritto, anche nel caso in cui si possa applicare un'esenzione;

32.

sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente del test PMI rafforzato nelle proprie direzioni e invita gli Stati membri a inserire considerazioni analoghe nei rispettivi processi decisionali a livello nazionale;

33.

plaude all'approccio "su misura" al diritto che la Commissione ha proposto; richiede di tenere in considerazione un'eventuale applicazione futura di approcci "su misura" allorché il diritto esistente è sottoposto a revisione;

Verifiche, controlli ex post e feedback al ciclo di elaborazione delle politiche

34.

plaude all'adozione, da parte della Commissione, della raccomandazione del Parlamento relativa alla pubblicazione di informazioni sull'attuazione, intervenendo così sul problema della sovraregolamentazione; rammenta alla Commissione e al Consiglio la necessità, al fine di assicurare il successo dei programmi in essere e futuri volti alla riduzione degli oneri, di una cooperazione attiva fra gli Stati membri e la Commissione in modo da scongiurare discordanze nell'interpretazione e nell'attuazione del diritto; esorta gli Stati membri a ridurre di un ulteriore 25 % gli oneri amministrativi entro il 2015;

35.

reputa buone le intenzioni delle proposte di "identificare per nome e biasimare" le istituzioni europee che fanno marcia indietro nella semplificazione; ritiene nondimeno che un impegno maggiormente costruttivo, nel processo prelegislativo, con i soggetti interessati del caso e le istituzioni, abbinato all'aderenza agli impegni generali riguardo alla semplificazione e al programma per una normativa intelligente renderebbe inutile tale divulgazione; propone ciononostante che gli Stati membri attivi in misura maggiore nella "sovraregolamentazione" delle direttive siano identificati per nome, unitamente a quelli che costituiscono i maggiori trasgressori relativamente al recepimento tardivo, impreciso o incompleto del diritto dell'Unione europea;

36.

rammenta le sue precedenti dichiarazioni sull'esigenza di una revisione globale del processo di consultazione condotto dalla Commissione e attende con urgenza l'adozione, da parte della Commissione stessa, delle raccomandazioni del Parlamento in suddetto settore prima della fine del 2012;

Garanzia di continuità e di vigilanza

37.

sottolinea l'importanza dei suddetti provvedimenti quale elemento chiave per un rilancio della crescita economica nell'UE; ricorda a tal proposito la sua risoluzione "Legiferare con intelligenza" e invita la Commissione a presentare proposte che attuino la compensazione normativa, le quali esigerebbero un'individuazione delle compensazioni dei costi equivalenti precedente alla nuova legislazione, che introdurrebbe costi imposti; rammenta oltre a ciò la sua posizione a favore dell'estensione e dell'ampliamento del campo di applicazione del programma di riduzione degli oneri amministrativi ed esorta la Commissione a inserire, nel suo programma di lavoro per il 2013, un programma che affronti la necessità di ridurre gli oneri normativi generali;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0381.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0377.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0259.


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