EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7006

GU L 321 del 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/45


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), c), d), e) ed f), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano alcune categorie di animali e di merci da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata. L’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme relative a compiti specifici di controllo ufficiale eseguiti dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

(2)

Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. Tali norme perseguono spesso scopi comuni e fanno riferimento ad attività complementari di operatori e autorità competenti. È pertanto opportuno raggruppare tali norme in un unico regolamento delegato.

(3)

Quando si adottano norme che stabiliscono esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che non si incorra in rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante nel momento in cui tali animali e merci entrano nell’Unione.

(4)

Esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per i prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori, per i prodotti per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e per i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati sono già presenti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire un’applicazione coerente di tali esenzioni dato che la direttiva 97/78/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno stabilire disposizioni relative a tali esenzioni nel presente regolamento. Tali esenzioni riguardano alcune categorie di animali e di merci che, pur entrando nell’Unione, non sono da immettere sul mercato.

(5)

Per garantire la coerenza della legislazione dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero continuare a eseguire i pertinenti controlli basati sul rischio allo scopo di prevenire l’introduzione nell’Unione di determinate specie esotiche invasive, conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Al fine di facilitare la promozione delle attività scientifiche è giustificata l’esenzione da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di alcune categorie di animali e di merci destinati a scopi scientifici.

(7)

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 destinati a scopi scientifici dovrebbero essere esentati da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, nel rispetto di determinate condizioni, dato che misure di protezione adeguate sono stabilite conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

Conformemente all’articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, dovrebbero essere esentati da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Per quanto riguarda le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero eseguire controlli basati sul rischio. Nelle misure che disciplinano l’introduzione di tali partite o prodotti è opportuno considerare il possibile rischio di introduzione di agenti patogeni o malattie nell’Unione mediante l’introduzione di prodotti di origine animale.

(9)

Per garantire che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo, gli Stati membri dovrebbero riesaminare almeno una volta all’anno le azioni e i meccanismi di controllo specifici per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e aggiornare tali azioni e meccanismi ogni anno dopo la principale stagione degli spostamenti.

(10)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6) stabiliscono norme relative a talune specie di animali da compagnia che accompagnano il proprietario o una persona autorizzata durante movimenti a carattere non commerciale nell’Unione da paesi terzi. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati a tali movimenti e allo stesso tempo garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale che ne derivano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero autorizzare i movimenti nell’Unione di volatili da compagnia solo conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione (7).

(11)

L’articolo 48, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri gli animali da compagnia tenuti a fini privati non commerciali. Le norme sull’esenzione nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’obbligo degli Stati membri di eseguire controlli ufficiali per garantire la conformità al regolamento (UE) n. 1143/2014 e al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (8).

(12)

Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare e accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di determinate specie di animali da compagnia nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere tali informazioni a disposizione del pubblico.

(13)

Il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali derivante dall’introduzione di malattie animali e agenti patogeni varia in base a diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale da cui sono stati ottenuti i prodotti e la probabilità della presenza di agenti patogeni. Per far fronte a tali rischi nel regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (9) sono presenti norme unionali dettagliate volte a evitare l’introduzione di malattie animali e agenti patogeni. Dato che il presente regolamento stabilisce norme contemplate dal regolamento (CE) n. 206/2009, è opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(14)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (10) dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l’esenzione di taluni campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici da controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri poiché l’oggetto rientra nell’ambito del presente regolamento.

(15)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»: campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici come definiti all’allegato I, punto 38, del regolamento (UE) n. 142/2011;

2)

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

3)

«prodotti della pesca freschi»: prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

4)

«prodotti della pesca preparati»: prodotti della pesca preparati come definiti all’allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

5)

«prodotti della pesca trasformati»: prodotti della pesca trasformati come definiti all’allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)

«animale da compagnia»: animale da compagnia come definito all’articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

7)

«movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale come definito all’articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429;

8)

«alimenti per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia come definiti all’allegato I, punto 19, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 3

Animali destinati a scopi scientifici

1.   Gli invertebrati destinati a scopi scientifici quali ricerca, attività educative o ricerca relativa ad attività di sviluppo del prodotto sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che:

a)

siano conformi alle prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;

c)

una volta eseguite le attività connesse agli scopi scientifici, essi e i prodotti da essi derivati, ad eccezione delle quantità utilizzate a scopi scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle api mellifere (Apis mellifera), ai bombi (Bombus spp.), ai molluschi appartenenti al phylum Mollusca e ai crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.

Articolo 4

Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici

1.   L’autorità competente può esentare i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia preventivamente rilasciato all’utilizzatore dei campioni un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;

b)

siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso fino a che raggiungono l’utilizzatore di cui alla lettera a) o, nel caso di cui alla lettera c), il posto di controllo frontaliero di entrata;

c)

nel caso di ingresso nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenti i campioni ad un posto di controllo frontaliero.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa mediante l’IMSOC l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dell’introduzione dei campioni.

Articolo 5

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici

1.   Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono esenti da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che siano destinati a fini scientifici conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita esegue controlli documentali sull’autorizzazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. In caso di non conformità identificata o sospetta, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo può eseguire controlli di identità e fisici sulla partita o chiedere che tali controlli siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente.

3.   Se l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita chiede che i controlli di identità e fisici siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita informa mediante l’IMSOC l’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento dei risultati dei controlli documentali e della successiva partenza della partita per la stazione di quarantena o la struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento informa mediante l’IMSOC l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita dell’arrivo della partita alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento svolge i controlli di identità e fisici.

Articolo 6

Prodotti di origine animale e prodotti compositi a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri

1.   I prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

siano destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

b)

non vengano scaricati sul territorio dell’Unione.

2.   Il trasferimento diretto di merci di cui al paragrafo 1 scaricate in un porto da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali è esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

avvenga conformemente all’accordo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero; e

b)

avvenga in regime di sorveglianza doganale.

3.   L’operatore responsabile delle merci di cui al paragrafo 1 chiede l’accordo di cui al paragrafo 2, lettera a), prima del trasferimento di tali merci da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali.

Articolo 7

Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

I prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro impiego o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle seguenti categorie:

a)

merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

b)

prodotti della pesca freschi eviscerati o prodotti della pesca preparati o prodotti della pesca trasformati, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;

c)

merci diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diverse da quelle di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

d)

piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti;

e)

merci, diverse dalle piante da impianto, provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera;

f)

prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia;

g)

merci, diverse dalle piante da impianto e diverse dai prodotti della pesca, provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

Articolo 8

Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni per mezzo di uno dei manifesti di cui all’allegato II, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2.   L’autorità competente può integrare le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a)

le informazioni di cui all’allegato III;

b)

informazioni adeguate alle condizioni locali.

3.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi:

a)

richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite all’articolo 7 e al presente articolo, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati II e III;

b)

accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Articolo 9

Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri

1.   Per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata, organizzano controlli ufficiali specifici presso i punti di entrata nell’Unione. Tali controlli ufficiali specifici sono basati sul rischio ed efficaci.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

mirano in particolare a individuare la presenza di merci di cui all’articolo 7;

b)

mirano a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7; e

c)

sono eseguiti mediante mezzi appropriati, che possono comprendere l’uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci.

3.   Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili che eseguono i controlli ufficiali specifici:

a)

mirano a identificare le merci non conformi alle norme stabilite all’articolo 7;

b)

garantiscono che le merci non conformi identificate siano sequestrate e distrutte conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli articoli da 197 a 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

riesaminano, almeno una volta l’anno e prima del 1o ottobre, le azioni e i meccanismi applicati, stabiliscono il livello di conformità raggiunto e, in base al rischio, adeguano se necessario tali azioni e meccanismi per conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il riesame di cui al paragrafo 3, lettera c), garantisce che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo.

Il riesame tiene conto:

a)

dei dati raccolti sul numero approssimativo di partite che violano le norme stabilite all’articolo 7;

b)

del numero di controlli ufficiali specifici eseguiti;

c)

del quantitativo totale di partite sequestrate e distrutte rinvenute nei bagagli personali dei passeggeri e non conformi all’articolo 7; e

d)

di qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 10

Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio

1.   Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7.

2.   Gli Stati membri eseguono controlli ufficiali specifici su tali merci conformemente all’articolo 9.

3.   I servizi postali richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite al paragrafo 1, in particolare fornendo le informazioni di cui all’allegato III.

Articolo 11

Animali da compagnia

Gli animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e diversi dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, come segue:

a)

animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 che:

i)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 33 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o

ii)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o

iii)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento e ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento; o

iv)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento;

b)

uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 a condizione che:

i)

i loro movimenti siano stati autorizzati dagli Stati membri conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2007/25/CE; e

ii)

siano sottoposti a controlli veterinari conformemente all’articolo 2 della decisione 2007/25/CE;

c)

uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che vengono introdotti nell’Unione da Andorra, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano;

d)

animali di specie diverse dagli uccelli, elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.

Articolo 12

Informazioni sugli animali da compagnia

1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni nel manifesto di cui all’allegato IV, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari, accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui al paragrafo 1 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Articolo 13

Abrogazione del regolamento (CE) n. 206/2009

1.   Il regolamento (CE) n. 206/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2.   I riferimenti all’atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 142/2011

All’articolo 27 del regolamento (CE) 142/2011, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(4)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(7)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(8)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(12)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE 1

Elenco delle merci di cui all’articolo 7, lettera a)

1.

Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i)

non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura;

ii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

2.

Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, purché tali prodotti:

i)

siano destinati all’animale da compagnia che accompagna il passeggero;

ii)

siano a lunga conservazione;

iii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iv)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

PARTE 2

Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)

Codice della nomenclatura combinata (1)

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

ex capitolo 2

(0201-0210)

Carni e frattaglie commestibili

Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 )

0401-0406

Latte e derivati del latte

Tutti

ex 0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

Tutti, esclusi gli involucri

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana

Solo gli alimenti per animali da compagnia

1501 00

Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

Tutti

1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

Tutti

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Tutti

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Tutte

1702 11 00

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio

Tutti

ex1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 (2)

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

Solo le preparazioni contenenti latte

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi

Note:

1.

Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).

2.

Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3.

Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.


(1)  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».


ALLEGATO II

Manifesti di cui all’articolo 8, paragrafo 1

I manifesti sono reperibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


ALLEGATO III

Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Image 5

Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall’Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive

Considerato l’elevato rischio d’introduzione di malattie nell’Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l’introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell’UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all’arrivo nell’UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un’ammenda o l’avvio di un procedimento giudiziario.

Le seguenti merci non devono essere introdotte nell’UE, a meno che la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 2, 3, e 5 non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona.

In caso di merci provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 1, 2, 3, e 5 non deve superare il limite di peso di 10 chilogrammi a persona.

1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute a condizione che:

esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

il pesce fresco sia eviscerato,

il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.

5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell’UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:

essi provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso cumulato non superi i 10 chilogrammi a persona,

essi provengano da altri paesi (diversi delle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e il loro peso cumulato non superi i due chilogrammi a persona.

Preghiamo di notare che potete portare o inviare nell’UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.

6. Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell’UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato ufficiale dell’UE,

la presentazione delle merci, con l’adeguata documentazione, a un posto di controllo frontaliero dell’UE all’arrivo nell’UE.

7. Prodotti esenti

I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6:

prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE della Commissione (1),

prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano, o entrambi condroitina e chitosano) diversi dai prodotti a base di carne,

olive ripiene di pesce,

paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE.


(1)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


ALLEGATO IV

Manifesto di cui all’articolo 12

Il manifesto è reperibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ALLEGATO V

Tavola di concordanza di cui all’articolo 13, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 206/2009

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I, parte 1

Allegato I, parte 2

Allegato II, parte 1

Allegato II, parte 2

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

__

Articolo 7, lettere e) e f), e articolo 10, paragrafo 1

__

__

__

Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera c), e articolo 10, paragrafo 1

__

Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

__

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2

__

__

__

__

__

__

__

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2

Allegato II

Allegato III

__

__

__


Top