This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1230
Commission Implementing Regulation (EU) No 1230/2014 of 17 November 2014 concerning the authorisation of copper bilysinate as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014 , relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014 , relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 331 del 18.11.2014, pp. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
13/08/2018
|
18.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1230/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2014
relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del bilisinato di rame. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del bilisinato di rame come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
|
(4) |
Nel suo parere del 3 luglio 2014 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il bilisinato di rame non produce effetti dannosi per la salute animale, per la salute umana o per l'ambiente e che può essere considerato una valida fonte di rame per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del bilisinato di rame dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questa sostanza dovrebbe pertanto essere autorizzato secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2014; 12(7):3796.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3b411 |
— |
Bilisinato di rame |
Caratterizzazione dell'additivo Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Chelato di rame di l-lisinato-HCl Formula chimica: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl Numero CAS: 53383-24-7; Metodo di analisi (1): Per la determinazione del tenore di lisina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del tenore totale di rame nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la determinazione del tenore totale di rame nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
Bovini:
Ovini: 15 (in totale). Suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale). Crostacei: 50 (in totale). Altri animali: 25 (in totale). |
|
8 dicembre 2024 |
||||||||||||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.