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Dokument 32009R0273

Regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009 , che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

GU L 91 del 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/14


REGOLAMENTO (CE) N. 273/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), l'obbligo per gli operatori economici di fornire dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita in formato elettronico alle autorità doganali per le merci in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità, onde consentire alle suddette autorità di eseguire un'analisi del rischio computerizzata sulla base di dette informazioni prima dell'entrata o uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/2006, detta informazione deve essere fornita a decorrere dal 1o luglio 2009.

(2)

A causa della complessità del processo di introduzione delle dichiarazioni di entrata e di uscita per via elettronica si sono verificati ritardi imprevisti nella sua applicazione e quindi non tutti gli operatori economici saranno in grado di utilizzare le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche per tali fini entro il 1o luglio 2009. Anche se le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche facilitano gli scambi internazionali, esse richiedono comunque investimenti nei sistemi di trasmissione automatica dei dati, che possono porre problemi nel breve termine agli operatori economici. È quindi opportuno tener conto di questo tipo di situazioni, disponendo che durante un periodo transitorio gli operatori economici potranno, senza essere obbligati, presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica per permettere l'adattamento dei loro sistemi alle nuove disposizioni legali.

(3)

L'introduzione di un periodo di transizione applicabile alle dichiarazioni sommarie di uscita per via elettronica giustifica il mantenimento, per lo stesso periodo, della dispensa che può essere concessa ai sensi dell'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 agli esportatori autorizzati che beneficiano della procedura di domiciliazione, nella misura in cui l'ufficio doganale di uscita si trova nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceve le informazioni necessarie all'uscita delle merci.

(4)

Nei casi in cui gli operatori economici non presentano le loro dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica o se la procedura di domiciliazione è utilizzata conformemente all'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le autorità doganali non saranno in grado di eseguire le analisi dei rischi per fini di sicurezza delle cose e delle persone sulla base dei dati previsti per le dichiarazioni di entrata e di uscita di cui all'allegato 30 A del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nei suddetti casi, le autorità doganali dovrebbero utilizzare per le loro analisi dei rischi le informazioni disponibili, al più tardi, al momento della presentazione delle merci in entrata o in uscita dal territorio doganale comunitario.

(5)

Sulla base delle informazioni disponibili, si può ritenere sufficiente un periodo di transizione di 18 mesi per permettere agli operatori economici di rispettare tutti gli obblighi previsti nel regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto le deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero terminare il 31 dicembre 2010. Di conseguenza, dopo il 31 dicembre 2010 le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica, corredate delle informazioni di cui all'allegato 30 A del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere presentate entro i termini prescritti per le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale comunitario e cessa l'applicazione della dispensa di cui all'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Codice Doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata cui all'articolo 1, paragrafo 17, e all'articolo 183 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria.

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è facoltativa.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di entrata non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 184 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci al loro ingresso sul territorio doganale della Comunità, se necessario, sulla base della dichiarazione di deposito temporaneo o della dichiarazione in dogana relativa alle suddette merci o sulla base di qualsiasi altra informazione per esse disponibile.

Qualora, conformemente al paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di entrata, si applicano le disposizioni relative alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2913/92 e alla parte I, titolo VI del regolamento (CEE) n. 2454/93 nella formulazione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 2

Dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 592 septies, paragrafo 1, all'articolo 842 bis e all'articolo 842 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria.

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è facoltativa.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di uscita non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 842 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili per le suddette merci.

Qualora, in conformità con il paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è notificata alle autorità doganali in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella versione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 3

L'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 può essere applicato fino al 31 dicembre 2010 per gli esportatori autorizzati che beneficiano di questa dispensa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni necessarie all'uscita delle merci.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


Fuq