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Document 32009O0010

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 maggio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/10)

GU L 123 del 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/99


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2009/10)

(2009/391/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, il primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, l’articolo 18 e l’articolo 20 primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme nell’area dell’euro.

(2)

Devono essere apportate delle modifiche all’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) al fine di permettere l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

Nel primo paragrafo della sezione 2.1, la terza frase del secondo trattino è sostituita dalla seguente:

«In considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, gli enti di cui all’articolo 101, paragrafo 2 del trattato che siano finanziariamente solidi e soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti possono essere accettati come controparti. Gli enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità nazionali in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell’ambito dell’UE ovvero del SEE e che siano finanziariamente solidi potranno essere accettati come controparti, ad esempio le filiali, situate nell’area dell’euro, di istituzioni che hanno sede al di fuori del SEE.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore l’11 maggio 2009.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN di cui al paragrafo 1 inviano alla BCE le misure a mezzo delle quali intendono attuare il presente indirizzo entro l’11 maggio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


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