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Document 32004R0709

Regolamento (CE) n. 709/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, che istituisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione di Malta all'Unione europea

GU L 111 del 17.4.2004, pp. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/709/oj

32004R0709

Regolamento (CE) n. 709/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, che istituisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione di Malta all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 17/04/2004 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 709/2004 della Commissione

del 16 aprile 2004

che istituisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell'adesione di Malta all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VII, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), prevede che l'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità possa essere completata da alcune indicazioni, in base a condizioni da determinarsi, che, per i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d. sono, fra le altre, l'anno di raccolta e il nome di una o più varietà di vite. In base alle suddette disposizioni le indicazioni facoltative possono figurare soltanto sulle etichette dei vini v.q.p.r.d. o dei "vini da tavola con indicazione geografica".

(2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 29 aprile 2002, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli(2), contiene alcune disposizioni relative all'etichettatura con indicazioni facoltative, quali l'anno di raccolta e il nome della o delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione del vino. In base alle suddette disposizioni le indicazioni facoltative possono figurare soltanto sulle etichette dei vini v.q.p.r.d. o dei "vini da tavola con indicazione geografica".

(3) Malta produce o elabora solo vini da tavola ottenuti da mosti di uve o da uve provenienti essenzialmente dall'Italia. L'etichettatura di tali vini comporta attualmente l'indicazione dell'anno di raccolta e del nome della o delle varietà di vite utilizzate. A decorrere dalla data di adesione di Malta alla Comunità, le due indicazioni in parola non potranno più figurare sulle etichette dei vini maltesi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 753/2002.

(4) Tale cambiamento nell'etichettatura dei vini originari di Malta o ivi elaborati può ledere gravemente gli interessi dei produttori maltesi poiché i consumatori sono abituati alle etichette attualmente in uso e contenenti determinate informazioni. Onde evitare qualsivoglia perturbazione del mercato maltese e per agevolare il passaggio dalla situazione attualmente esistente a Malta a quella in cui saranno applicate le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura, può essere prevista una deroga temporanea alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 753/2002 in modo che sulle etichette dei vini maltesi possano continuare a figurare le indicazioni relative all'anno di raccolta ed alla o alle varietà di vite utilizzate.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera b), primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichetta dei vini originari di Malta od ivi elaborati può figurare, sino al 30 aprile 2006, l'indicazione dell'anno di raccolta e del nome di una o più varietà di vite utilizzate.

Articolo 2

In deroga all'articolo 18 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 753/2002, sull'etichetta dei vini originari di Malta od ivi elaborati può figurare, sino al 30 aprile 2006, l'indicazione dell'anno di raccolta e del nome di una o più varietà di vite utilizzate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).

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