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Document 32018D0021

Decisione (UE) 2018/1148 della Banca centrale europea, del 10 agosto 2018, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

GU L 208 del 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/91


DECISIONE (UE) 2018/1148 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 agosto 2018

relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (1) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, la parte quarta, titoli I, II, IV, V, VI e VIII, e la parte sesta,

visto l'indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (2), e, in particolare gli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.

(2)

I criteri e i requisiti minimi relativi alle soglie di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.

(3)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.

(4)

In deroga ai requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31 dispone che la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfa le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

(5)

In data 19 agosto 2015, giunto a conclusione il precedente programma di sostegno finanziario alla Grecia dello Strumento europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF), il Consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha approvato l'attuale piano triennale di assistenza finanziaria per la Grecia.

(6)

Il Consiglio direttivo ha verificato gli effetti del predetto programma del MES per la Grecia, la sua ininterrotta attuazione e l'impegno dimostrato dalle autorità elleniche per la completa attuazione del programma. Sulla base di tale verifica, il Consiglio direttivo ha considerato la Repubblica ellenica conforme alle condizioni del programma. Di conseguenza, il 22 giugno 2016, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea (BCE/2016/18) (3) che ripristina l'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatta salva l'applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia e purché la Repubblica ellenica fosse considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(7)

Attualmente l'articolo 1, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2014/31 dispone che, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 di tale indirizzo, la Repubblica ellenica debba essere considerata uno Stato membro dell'area dell'Euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 3, di tale indirizzo dispone che gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica siano soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato I al predetto indirizzo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo sullo strumento di assistenza finanziaria tra il Meccanismo europeo di stabilità, la Repubblica ellenica, la Bank of Greece e il fondo di stabilità finanziaria della Grecia (Hellenic Financial Stability Fund), datato 19 agosto 2015 (4), l'attuale Programma MES si conclude il 20 agosto 2018. Di conseguenza, a decorrere dal 21 agosto 2018, la Repubblica ellenica non più essere considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, a partire da tale data le condizioni per la sospensione temporanea delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema relativamente a strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/31, non saranno più soddisfatte.

(9)

Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 21 agosto 2018 i criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia dell'Eurosistema dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che tali strumenti di debito saranno assoggettati agli scarti di garanzia standard di cui all'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

1.   Ai fini degli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica ellenica non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

2.   I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come specificati nell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II, si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato I all'indirizzo BCE/2014/31.

Articolo 2

Abrogazione

La decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2016/18) è abrogata.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 21 agosto 2018.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e l'indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevale la presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 agosto 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28.

(3)  Decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea, del 22 giugno 2016, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2015/300 della Banca centrale europea (BCE/2016/18) (GU L 169, del 28.6.2016, pag. 14).

(4)  Disponibile sul sito del MES all'indirizzo www.esm.europa.eu

(5)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


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