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Document 32004L0112

Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericoloseTesto rilevante ai fini del SEE

GU L 367 del 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 68–75 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; abrogato da 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/23


DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (2) ha stabilito norme uniformi per il trasporto di merci pericolose all’interno della Comunità.

(2)

Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio sono collegati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L’adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE potrebbe incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE.

(3)

Per tenere conto della direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, gli allegati della direttiva 95/50/CE dovrebbero essere modificati.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/50/CE è modificata come segue:

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).

(2)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell’allegato I della presente direttiva).

1.   Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1)

Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2)

La fuga di sostanze pericolose;

3)

Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4)

Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5)

Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6)

Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7)

L’uso di imballaggi non autorizzati;

8)

L’imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9)

Il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10)

Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11)

Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12)

Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13)

Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;

14)

Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo…);

15)

Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16)

L’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio …);

17)

Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18)

L’uso di fuoco o di luci non protette;

19)

Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2.   Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1)

L’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2)

Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;

3)

Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4)

Il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5)

Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6)

Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7)

Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8)

Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9)

Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10)

Le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11)

L’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12)

Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3.   Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1)

Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;

2)

Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);

3)

Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.


ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

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