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Dokument 31999D0528
1999/528/EC: Commission Decision of 14 July 1999 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Yemen (notified under document number C(1999) 2060) (Text with EEA relevance)
1999/528/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen [notificata con il numero C(1999) 2060] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/528/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen [notificata con il numero C(1999) 2060] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 203 del 3.8.1999, s. 68—72
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Altre edizioni speciali
(ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 026 pag. 240 - 244
Již není platné, Datum konce platnosti: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
1999/528/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen [notificata con il numero C(1999) 2060] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0068 - 0072
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen [notificata con il numero C(1999) 2060] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/528/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11, (1) considerando che un gruppo di esperti della Commissione si è recato nello Yemen per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; (2) considerando che le disposizioni della legislazione dello Yemen in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; (3) considerando che, nello Yemen, il "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" è in grado di vigilare efficacemente sull'effettiva applicazione della normativa in vigore; (4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario; (5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza; (6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del TDQC alla Commissione; che il TDQC è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE; (7) considerando che il TDQC ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza; (8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" è l'autorità competente nello Yemen per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen devono rispondere alle seguenti condizioni: 1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "YEMEN" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del TDQC, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. ALLEGATO A >PIC FILE= "L_1999203IT.007002.EPS"> >PIC FILE= "L_1999203IT.007101.EPS"> ALLEGATO B I - ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI >SPAZIO PER TABELLA> II - ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGISTRATE >SPAZIO PER TABELLA>