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Document 32015R2232

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2232 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 in tutte le regioni vinicole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

GU L 317 del 3.12.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2232/oj

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2232 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 in tutte le regioni vinicole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2)

La Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli.

(3)

A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel corso del 2015, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali ci sarebbe normalmente una domanda di mercato.

(4)

È pertanto opportuno autorizzare un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve da vino raccolte nel 2015 in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in tutte le regioni viticole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2015, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2015, non supera il limite di 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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