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Document 32021R1950

Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7927

GU L 398 del 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

11.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 398/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.

(3)

Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.

(4)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2)

alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).


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