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Document 32015R1221
Commission Regulation (EU) 2015/1221 of 24 July 2015 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 197 del 25.7.2015, p. 10–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1221 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove o aggiornate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre o aggiornare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze mediante la modifica dell'allegato VI di tale regolamento. |
(3) |
Per quanto riguarda la sostanza «acido nitrico … %» (numero CE: 231-714-2) sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta», in base ai quali si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del RAC, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non è da includere nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il RAC non fornirà il proprio parere sulle nuove informazioni disponibili, mentre invece vanno incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal precedente parere del comitato. |
(4) |
Per quanto riguarda la sostanza «fenolo, dodecil-, ramificato» (numero CE: 310-154-3), il RAC sta adottando un nuovo parere per i limiti di concentrazione specifici da applicare alla classe di pericolo «tossico per la riproduzione». Di conseguenza, questa classe di pericolo non è da includere nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché tale parere non sarà finalizzato. |
(5) |
Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Sarà necessario inoltre prevedere un determinato periodo di tempo per consentire ai fornitori di adempiere gli obblighi di registrazione derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1 A e 1B (tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(6) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento:
Articolo 2
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le classificazioni armonizzate definite nell'allegato del presente regolamento possono essere applicate anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 1 si applica alle sostanze e alle miscele a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, è così modificato:
(1) |
La tabella 3.1 è così modificata:
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(2) |
La tabella 3.2 è così modificata:
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