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Document 62019TN0842

Causa T-842/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)

OJ C 45, 10.2.2020, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/92


Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-842/19)

(2020/C 45/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1431 829-0007

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1010/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;

riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 e R 1009/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;

condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;

La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.


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