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Document 62015CA0678

Causa C-678/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 — Nozione di «servizi di investimento» — Allegato I, sezione A, punto 1 — Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari — Eventuale inclusione dell’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di gestione di portafoglio)

OJ C 277, 21.8.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz

(Causa C-678/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 - Nozione di «servizi di investimento» - Allegato I, sezione A, punto 1 - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari - Eventuale inclusione dell’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di gestione di portafoglio))

(2017/C 277/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mohammad Zadeh Khorassani

Convenuta: Kathrin Pflanz

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, letto in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il servizio di investimento consistente nella ricezione e nella trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari non comprende l’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto avente ad oggetto un’attività di gestione di portafoglio.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


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