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Document 62016TN0661
Case T-661/16: Action brought on 19 September 2016 — Credito Fondiario v CRU
Causa T-661/16: Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
Causa T-661/16: Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
GU C 402 del 31.10.2016, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/59 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
(Causa T-661/16)
(2016/C 402/71)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani e A. Neri, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la prima e la seconda decisione del Comitato di risoluzione unico; |
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dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE; |
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dichiarare l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE; |
— |
dichiarare il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con il principio della libertà di impresa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali UE; |
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condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico in sessione esecutiva SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 (prima decisione) e SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 (seconda decisione), che determinano, per quanto riguarda la ricorrente, il contributo ex ante previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo: omessa notifica della prima e seconda decisione a Credito Fondiario.
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2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 296(2) TFEU per assenza di motivazione e violazione dell’obbligo di contraddittorio delle decisioni relative ai contributi ex ante.
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3. |
Terzo motivo: errata applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63.
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4. |
Quarto motivo: violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Errata valutazione del profilo di rischio di Credito Fondiario.
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5. |
Quinto motivo: violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (UE) — Parità di trattamento.
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6. |
Sesto motivo: violazione del principio di proporzionalità e certezza del diritto.
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7. |
Settimo motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE — Libertà di impresa.
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