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Document 62016TN0630

    Causa T-630/16: Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/53


    Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche

    (Causa T-630/16)

    (2016/C 402/63)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Holý, avvocato)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 7 luglio 2016, ai sensi della quale la ricorrente deve continuare ad essere considerata una grande impresa e che di conseguenza essa non ha diritto alla riduzione del contributo per medie imprese, e ordinare la sospensione della parte dispositiva di tale decisione.

    Motivi e principali argomenti

    A parere della ricorrente la convenuta con la sua decisione supra menzionata e con il suo modo di procedere ha abusato del proprio potere e ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto.

    La ricorrente sostiene che la ricorrente nel verificare lo status di piccola o media impresa (PMI) ha erroneamente valutato l’autonomia d’impresa della ricorrente e ha erroneamente incluso nel calcolo del numero di dipendenti e dell’ammontare del fatturato d’impresa annuale della ricorrente anche presunte imprese collegate o partner, le quali tuttavia non sono, per l’impresa della ricorrente, imprese collegate o partner ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 e della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

    La ricorrente ritiene che la dichiarazione circa la non correttezza delle dimensioni dell’impresa, fatta dalla ricorrente su invito della convenuta in data 2 giugno 2016, è stata fatta confidando nella valutazione da parte della convenuta e nella promessa di una riduzione.

    La ricorrente fa riferimento alla circostanza che ha avuto una sospensione della registrazione e ha espressamente comunicato alla convenuta che già dal 2011 non produceva i prodotti considerati (sostanza soggetta a registrazione).

    La ricorrente sostiene che dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 risulta che il diritto a riduzione del contributo all’atto della registrazione sorge allorché possa essere dimostrato il diritto ed quindi occorrerebbe che tale dimostrazione fosse consentita, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta.


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