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Document 62016TN0630
Case T-630/16: Action brought on 5 September 2016 — Dehtochema Bitumat v European Chemicals Agency
Causa T-630/16: Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche
Causa T-630/16: Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche
GU C 402 del 31.10.2016, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/53 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa T-630/16)
(2016/C 402/63)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Holý, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 7 luglio 2016, ai sensi della quale la ricorrente deve continuare ad essere considerata una grande impresa e che di conseguenza essa non ha diritto alla riduzione del contributo per medie imprese, e ordinare la sospensione della parte dispositiva di tale decisione. |
Motivi e principali argomenti
A parere della ricorrente la convenuta con la sua decisione supra menzionata e con il suo modo di procedere ha abusato del proprio potere e ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto.
La ricorrente sostiene che la ricorrente nel verificare lo status di piccola o media impresa (PMI) ha erroneamente valutato l’autonomia d’impresa della ricorrente e ha erroneamente incluso nel calcolo del numero di dipendenti e dell’ammontare del fatturato d’impresa annuale della ricorrente anche presunte imprese collegate o partner, le quali tuttavia non sono, per l’impresa della ricorrente, imprese collegate o partner ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 e della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
La ricorrente ritiene che la dichiarazione circa la non correttezza delle dimensioni dell’impresa, fatta dalla ricorrente su invito della convenuta in data 2 giugno 2016, è stata fatta confidando nella valutazione da parte della convenuta e nella promessa di una riduzione.
La ricorrente fa riferimento alla circostanza che ha avuto una sospensione della registrazione e ha espressamente comunicato alla convenuta che già dal 2011 non produceva i prodotti considerati (sostanza soggetta a registrazione).
La ricorrente sostiene che dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 risulta che il diritto a riduzione del contributo all’atto della registrazione sorge allorché possa essere dimostrato il diritto ed quindi occorrerebbe che tale dimostrazione fosse consentita, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta.