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Document 62016TN0625

Causa T-625/16: Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.

GU C 402 del 31.10.2016, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/51


Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.

(Causa T-625/16)

(2016/C 402/61)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e che impone alla stessa un onere amministrativo;

annullare la fattura n. 10058238 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, di importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla ricorrente e la tariffa applicabile alle grandi imprese, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA;

annullare la fattura n. 10058239 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, recante fissazione dell’importo dell’onere amministrativo, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA;

annullare la decisione n. 14/2015, (MB/43/2014) ME (2016) 2851, del consiglio d’amministrazione dell’ECHA, del 4 giugno 2015;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione

L’ammontare dell’onere amministrativo previsto dalla decisione MB/43/2014 del consiglio d’amministrazione dell’ECHA, che ha costituito la base per l’adozione della decisione impugnata e delle fatture, è sproporzionato rispetto alla funzione che dovrebbe svolgere un onere amministrativo e, in questo modo, lo assimila ad una sanzione. Ciò viola il principio di attribuzione di cui all’articolo 5 TUE, in combinato disposto con il considerando 11 del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione

La ricorrente ha fondato la sua dichiarazione circa le dimensioni dell’impresa sulle informazioni provenienti, tra l’altro, dall’ECHA nonché sulle informazioni nazionali. Le dimensioni dell’impresa avrebbero dovuto essere determinate in conformità alla legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di impresa. Tale legge non definisce l’impresa in base alla struttura azionaria. L’ECHA non ha diffuso in modo sufficiente le informazioni relative alle regole di registrazione, e successivamente, senza la possibilità di correggere l’errore, ha imposto gli oneri.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (CE) n. 340/2008, gli oneri amministrativi devono essere adeguatamente allineati ai costi effettivi del controllo dell’ECHA. La prassi dell’ECHA, consistente nel gravare le imprese che hanno reso dichiarazioni inesatte circa le proprie dimensioni, con i costi dei controlli effettuati presso tutte le imprese, deve essere ritenuta inammissibile.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

L’ECHA, nell’imporre gli oneri amministrativi e nel subordinare il loro importo alle dimensioni dell’impresa, ha violato il principio della parità di trattamento. Integra violazione del principio della parità di trattamento l’imposizione degli stessi oneri amministrativi ad un’impresa qualificata come grande soltanto in ragione della partecipazione finanziaria di un ente pubblico e ad un’impresa che dovrebbe essere qualificata come grande in base al fatturato annuo ed all’organico.

5.

Quinto motivo, concernente l’annullamento delle fatture emesse sulla base della decisione impugnata

L’annullamento delle fatture che stanno alla base della richiesta di pagamento dell’ECHA, dovrebbe costituire la conseguenza dell’annullamento della decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA. Gli oneri imposti non sono dovuti, anche in ragione del fatto che, al momento dell’adozione della decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA e dell’emissione delle fatture, la ricorrente non aveva l’obbligo di registrazione nel sistema REACH.


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