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Document 62016CN0393

Causa C-393/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

GU C 402 del 31.10.2016, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Causa C-393/16)

(2016/C 402/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Resistente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1) e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2) debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando la denominazione di origine protetta sia impiegata come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (EU) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l’ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto in questione, costituisca uno sfruttamento della notorietà della denominazione di origine.

3)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta alle condizioni descritte nella seconda questione pregiudiziale integri un’illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o evocazione.

4)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte ad indurre in errore sull’origine geografica di un prodotto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347, pag. 671).


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