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Document 62015TN0765

Causa T-765/15: Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — BelTechExport/Consiglio

GU C 68 del 22.2.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/44


Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — BelTechExport/Consiglio

(Causa T-765/15)

(2016/C 068/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: J. Jerņeva e E. Koškins, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2015/1948 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 62), nei limiti in cui esso estende alla ricorrente l’applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese;

annullare la decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 149), nei limiti in cui essa estende alla ricorrente l’applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati non fornirebbero una motivazione adeguata per il costante inserimento della ricorrente negli allegati pertinenti e che il Consiglio non si sarebbe conformato alle disposizioni dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE che gli impongono di motivare i suoi atti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto a un equo processo, sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto sarebbero stati adottati senza che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esercitare utilmente i suoi diritti della difesa, in particolare il diritto a essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero viziati da errori manifesti di valutazione, poiché sarebbero basati sulla falsa supposizione che la ricorrente, in quanto importante impresa nel settore della fabbricazione ed esportazione di armi in Bielorussia, tragga vantaggio dal regime di Lukashenko.

4.

Quarto motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati violerebbero il diritto fondamentale di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta e dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU e che tale violazione non sarebbe basata su prove convincenti e sarebbe ingiustificata e sproporzionata.


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