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Document 62014TA0800

    Causa T-800/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti elaborati nell’ambito dei lavori preparatori per l’adozione della direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»)

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/39


    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione

    (Causa T-800/14) (1)

    ((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti elaborati nell’ambito dei lavori preparatori per l’adozione della direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Diritti della difesa - Interesse pubblico prevalente»))

    (2016/C 402/44)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2014) 3388066 della Commissione, del 29 settembre 2014, nella parte in cui nega alla ricorrente il pieno accesso ai documenti richiesti, ad eccezioni dei dati personali modificati ivi contenuti.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Philip Morris Ltd è condannata alle spese.


    (1)  GU C 56 del 16.2.2015.


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