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Document 62014TA0698

Causa T-698/14: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Obbligo di motivazione — Offerte anormalmente basse — Principio di libera concorrenza — Responsabilità extracontrattuale»)

GU C 402 del 31.10.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/38


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-698/14) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto - Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) - Classificazione di un offerente in una procedura a cascata - Obbligo di motivazione - Offerte anormalmente basse - Principio di libera concorrenza - Responsabilità extracontrattuale»))

(2016/C 402/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente V. Christianos, I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi, E. Roussou e K. Adamantopoulos, poi da E. Roussou e K. Adamantopoulos, avvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione di classificare al quarto e terzo posto con il metodo a cascata le offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti nn. 1 e 3 della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III, relativa alle «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2013/S 19-0380314), e di escludere la loro offerta per il lotto n. 2 di detta gara d’appalto e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate a sostenere le spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


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