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Document 62014CA0584

Causa C-584/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 91/689/CEE — Direttiva 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

GU C 402 del 31.10.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-584/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 91/689/CEE - Direttiva 1999/31/CE - Gestione dei rifiuti - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria))

(2016/C 402/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 30 000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543). Detto importo è suddiviso in tre parti, corrispondenti ai tre motivi di ricorso invocati dalla Commissione europea ed equivalenti, per il primo motivo, al 10 % dell’importo totale della penalità, segnatamente EUR 3 000, per il secondo motivo, al 45 % di tale importo, segnatamente EUR 13 500, così come per il terzo motivo, che sarà oggetto, per quanto riguarda la buona gestione dei rifiuti detti «storici», di una riduzione semestrale in proporzione al volume di tali rifiuti la cui gestione sarà stata messa in regola, riduzione alla quale si applicherà un tetto del 50 % dell’importo della penalità corrispondente a detto motivo, segnatamente EUR 6 750.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 10 milioni.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


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