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Document 32013D0091

    2013/91/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013 , che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia [notificata con il numero C(2013) 722] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 47 del 20.2.2013, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogato da 32013D0764

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/91/oj

    20.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/72


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2013

    che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia

    [notificata con il numero C(2013) 722]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/91/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L’allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica.

    (2)

    Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE, sono tenuti ad assicurarsi che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto se conformi a determinati requisiti.

    (3)

    In data 20 novembre 2012 la Lettonia ha segnalato casi di peste suina classica nei cinghiali nei novadi (comuni) di Dagdas e Zilupes, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia. I cinghiali sono stati sottoposti a controlli nel quadro di un programma nazionale di sorveglianza. Il 27 novembre la Lettonia ha inoltre segnalato la presenza di focolai di peste suina classica in allevamenti a conduzione familiare della stessa zona.

    (4)

    La Lettonia ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4) ed è stata stabilita una zona infetta in parte del territorio dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas. La Lettonia ha inoltre presentato alla Commissione un piano per l’eradicazione della peste suina classica nella zona interessata di tale Stato membro. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/90/UE, del 18 febbraio 2013, recante approvazione del piano per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia (5).

    (5)

    Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia, è opportuno elencare le parti interessate dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE.

    (6)

    La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:

    «Lettonia

    Nei novadi di Alūksnes i pagasti (frazioni) di Pededzes e Liepnas. Nei novadi di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nei novadi di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nei novadi di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nei novadi di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nei novadi di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nei novadi di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nei novadi di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nei novadi di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nei novadi di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nei novadi di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nei novadi di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nei novadi di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nei novadi di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

    (4)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

    (5)  Cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale.


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