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Document 32010R1034

Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 298 del 16.11.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2022; abrog. impl. da 32022R0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1034/oj

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1034/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, prima frase e lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (2) stabilisce prescrizioni minime relative a tali controlli.

(2)

L’esperienza acquisita in seguito alla realizzazione delle ispezioni sul posto di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, come indicato nelle relazioni annuali, nonché in seguito alla realizzazione dei controlli in loco relativi agli animali delle specie ovina e caprina di cui al regolamento (CE) n. 1505/2006 (3) suggerisce di ridurre la percentuale di aziende da sottoporre a ispezione ogni anno e di animali da controllare. Come regola generale tutti gli animali di un’azienda devono essere controllati. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende con più di venti capi, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare i controlli ad un campione rappresentativo di animali adeguato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 dispone inoltre che gli Stati membri debbano presentare alla Commissione una relazione annuale, conformemente al modello riportato nell’allegato I del medesimo regolamento, contenente informazioni dettagliate relative all’esecuzione dei controlli.

(4)

La raccolta dei dati per la relazione annuale dovrebbe essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Affinché le relazioni risultino maggiormente mirate e proporzionate, è opportuno che alcune prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1082/2003, come pure il modello di cui al suo allegato I, siano semplificati per migliorare la presentazione delle informazioni relative all’esecuzione dei controlli.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è così modificato:

(1)

Nell’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende.

2.   Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d’ispezione annuale.»

(2)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’azienda.

Tuttavia, nel caso in cui l’azienda conti più di venti capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %.»

(3)

All’articolo 5, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b)

il numero di aziende controllate;»

(4)

L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(3)  GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1082/2003 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

Relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000

1.   Informazioni generali riguardanti le aziende e gli animali

Numero totale di aziende nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di aziende controllate nel periodo oggetto della relazione

 

Numero totale di animali registrati nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione

 

2.   Mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000

Aziende che presentano casi di mancata conformità

 

Sanzioni comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (2)

 

Animali interessati

Aziende interessate

1.

Limitazione dei movimenti di singoli animali

 

 

2.

Limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell’azienda

 

 

3.

Abbattimento di animali

 

 

Totale

 

 


(1)  O altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali.

(2)  GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78


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