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Document 32010R0863

Regolamento (UE) n. 863/2010 della Commissione, del 29 settembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile

GU L 256 del 30.9.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/863/oj

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/15


REGOLAMENTO (UE) N. 863/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 134 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini per l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 967/2006 stabilisce che, in caso di esportazione della produzione fuori quota, il fabbricante deve presentare le prove d’esportazione richieste all’organismo competente dello Stato membro anteriormente al 1o aprile successivo alla campagna di commercializzazione nella quale l’eccedenza è stata prodotta.

(3)

Se alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, il fabbricante è tenuto a fornire le prove di arrivo a destinazione della merce conformemente all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (3). L’esperienza ha mostrato che per talune destinazioni l’ottenimento di tutti i documenti necessari può richiedere un certo tempo. È pertanto opportuno, nei suddetti casi, offrire la possibilità di prorogare il termine.

(4)

Se il termine fissato per la presentazione delle prove dell’esportazione all’organismo competente dello Stato membro è prorogato, occorre adeguare anche il termine entro il quale lo Stato membro deve comunicare il prelievo totale che i fabbricanti debbono pagare e il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento. Analogamente, occorre modificare il termine entro il quale gli Stati membri devono determinare e comunicare alla Commissione le eccedenze.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli articoli 3, 4 e 19 del regolamento (CE) n. 967/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, i termini di cui al primo comma sono fissati rispettivamente al 1o novembre e al 1o dicembre.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente il secondo comma:

«Qualora gli Stati membri ricorrano alla possibilità prevista all’articolo 19, paragrafo 3, il termine di cui al primo comma è fissato al 31 dicembre.»;

3)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 2, lettera c), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

i documenti necessari per lo svincolo della cauzione di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 376/2008 e, se alcune destinazioni non sono ammissibili, per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, i documenti di cui all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se alcune destinazioni non sono ammissibili per l’esportazione di zucchero e/o di isoglucosio prodotti fuori quota, gli Stati membri possono, su richiesta scritta del fabbricante, prorogare di sei mesi il termine del 1o aprile previsto al paragrafo 2, lettera c), per la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera c), ii).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


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