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Document 32019R0039
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/39 of 10 January 2019 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/7
GU L 9 del 11.1.2019, p. 106–112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
11.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/106 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/39 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dall'Australia, il nome e l'indirizzo Internet dell'autorità competente di tale paese sono cambiati. |
(3) |
In base alle informazioni fornite dal Canada, l'indirizzo Internet degli organismi di controllo «Oregon Tilth Incorporated» e «TransCanada Organic Certification Services» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Organic Certifiers» è stato revocato. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dall'India, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato. |
(5) |
In base alle informazioni fornite dal Giappone, il riconoscimento degli organismi di controllo «Japan Eco-system Farming Association» e «The Mushroom Research Institute of Japan» è stato revocato. |
(6) |
In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, il nome dell'organismo di controllo «BioGro New Zealand» e gli indirizzi Internet di tutti gli organismi di controllo sono cambiati. |
(7) |
In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, gli indirizzi Internet degli organismi di controllo «Jeonnam bioindustry foundation» e «Green Environmentally-Friendly certification center» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Controlunion» è stato revocato. |
(8) |
In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, il nome e l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «IMOswiss AG» sono cambiati. |
(9) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Egitto, Guinea e Mozambico. |
(11) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Albinspekt» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, e per la categoria di prodotti B a Iran, Kazakhstan, Moldova, Turchia e Ucraina. |
(12) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert — S.r.l» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B alla Polinesia francese e per le categorie di prodotti A e D alle Filippine. |
(13) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Algeria, Cambogia, Ciad e Tunisia. |
(14) |
Il 6 settembre 2018 IOAS, un organismo di accreditamento nel campo dell'agricoltura biologica, ha informato la Commissione della sua decisione di revocare l'accreditamento di «Bolicert Ltd» a causa dell'incapacità di tale organismo di controllo di risolvere le non conformità entro il numero massimo di periodi di presentazione consentito dalla procedura di valutazione di IOAS. Inoltre l'audit effettuato dalla Commissione presso «Bolicert Ltd» in Bolivia nel mese di maggio 2017 ha rivelato carenze per quanto riguarda le norme di produzione biologica e le misure di controllo. Alla luce di tale situazione, la Commissione ha richiesto a «Bolicert Ltd» di presentare un certificato di accreditamento valido e di adottare provvedimenti adeguati per colmare le carenze riscontrate. Tenendo conto del fatto che «Bolicert Ltd» ha omesso di adottare provvedimenti correttivi appropriati e tempestivi per risolvere le carenze riscontrate e di fornire alla Commissione un certificato di accreditamento valido, la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1235/2008, di sopprimere «Bolicert Ltd» dall'elenco degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell'equivalenza |
(15) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Libano, per la categoria di prodotti B a Haiti, Moldova e Tanzania, per la categoria di prodotti E allo Sri Lanka e per la categoria di prodotti F al Kenya. Sembra inoltre che il riconoscimento della Commissione per la categoria di prodotti C debba essere revocato a Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Giappone, Repubblica di Corea, Marocco, Monaco, Madagascar, Mozambico, Perù, Thailandia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti e Vietnam. |
(16) |
La Commissione ha chiesto a «Ekoagros» di fornire informazioni aggiuntive sulle attività contenute nella relazione annuale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. In particolare «Ekoagros» è stata invitata a fornire informazioni sulle modalità con cui le non conformità degli operatori acquisiti da altri organismi di controllo in Ucraina siano state risolte a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). «Ekoagros» è inoltre stata invitata a spiegare le modalità con cui sono stati attuati i controlli aggiuntivi per alcuni prodotti originari di Ucraina, Kazakhstan e Russia. «Ekoagros» non ha fornito risposte soddisfacenti alla Commissione. L'inclusione di «Ekoagros» per l'Ucraina nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non siano fornite informazioni soddisfacenti. |
(17) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Russia e di revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti C al Brasile. |
(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Letis S.A» di cambiare il proprio indirizzo e di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A all'Uzbekistan, per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Costa d'Avorio, Kirghizistan, Marocco, Turkmenistan ed Emirati arabi uniti, per le categorie di prodotti B e C alla Costa Rica e per le categorie di prodotti A, B, C e D a Belize, Brasile, Colombia, Repubblica dominicana, Guatemala, Honduras, Panama e El Salvador. |
(19) |
La Commissione ha ricevuto la domanda presentata da «Oregon Tilth» di revocare il suo riconoscimento per la Cina. |
(20) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
(21) |
La Commissione ha ricevuto la domanda presentata da «ORSER» di revocare il suo riconoscimento per il Nepal. |
(22) |
«Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo all'Australia, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nel testo relativo al Canada, il punto 5 è così modificato:
|
3) |
nel testo relativo all'India, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
4) |
nel testo relativo al Giappone, le righe corrispondenti a JP-BIO-019 e JP-BIO-33 sono soppresse; |
5) |
nel testo relativo alla Nuova Zelanda, il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
6) |
nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:
|
7) |
nel testo relativo alla Svizzera, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice CH-BIO-004 è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo a «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
2) |
nel testo relativo a «Albinspekt», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
3) |
nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», il punto 3 è così modificato:
|
4) |
nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
5) |
il testo relativo a «Bolicert Ltd» è soppresso; |
6) |
nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:
|
7) |
nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, la riga riguardante l'Ucraina è soppressa; |
8) |
nel testo relativo a «IBD Certificações Ltda», il punto 3 è così modificato:
|
9) |
il testo relativo a «Letis S.A.» è modificato come segue:
|
10) |
nel testo relativo a «Oregon Tilth», al punto 3, la riga riguardante la Cina è soppressa; |
11) |
nel testo relativo a «Organic Control System», al punto 3, la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:
|
12) |
nel testo relativo a «ORSER», la riga riguardante il Nepal è soppressa; |
13) |
nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», il punto 1 è sostituito dal seguente:
|