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Document 62021CN0632
Case C-632/21: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 2 de Granadilla de Abona (Spain) lodged on 14 October 2021 — JF and NS v Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. and Sunterra Tenerife Sales S.L.
Causa C-632/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Granadilla de Abona (Spagna) il 14 ottobre 2021 — JF et NS / Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
Causa C-632/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Granadilla de Abona (Spagna) il 14 ottobre 2021 — JF et NS / Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
OJ C 64, 7.2.2022, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 64/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Spagna) il 14 ottobre 2021 — JF et NS / Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
(Causa C-632/21)
(2022/C 64/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona
Parti
Attori: JF et NS
Convenute: Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. et Sunterra Tenerife Sales S.L.
Questioni pregiudiziali
PRIMA: Se la convenzione di Roma del 1980 (1), sulla legge applicabile in materia contrattuale, e il regolamento n. 593/2008 (2), sulla legge applicabile in materia contrattuale, debbano ritenersi applicabili a contratti di cui entrambe le parti sono cittadini del Regno Unito.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
SECONDA: Se il regolamento n. 593/2008 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, conformemente al suo articolo 24. In caso di risposta negativa, se occorra ritenere che un contratto di multiproprietà mediante l’acquisizione di punti di un club rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 4, paragrafo 3, o 5 della convenzione di Roma del 1980, anche nel caso in cui sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale. E, qualora la risposta fosse che potrebbe rientrare [nell’ambito di] entrambi, quale regime prevarrebbe.
TERZA: Indipendentemente dalle risposte alla seconda questione, se un contratto di multiproprietà mediante acquisizione di punti di un club debba essere considerato come un contratto con cui si acquisiscono diritti reali su beni immobili o di diritti di credito di tipo associativo.
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Nel caso in cui si ritenga che si acquisiscono diritti reali, ai fini della determinazione della legge applicabile, quale norma è preferibilmente applicabile fra gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, anche nel caso in cui sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale. |
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Nel caso in cui si ritenga che si acquisiscono diritti di credito, se devono considerarsi come diritti di locazione di immobili ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o di prestazione di servizi, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). E, in ogni caso, se si debba preferire l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, in quanto relativo a consumatori e/o utenti, anche nel caso in cui sia il consumatore a scegliere come legge applicabile la legge di uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale. |
QUARTA: In tutti i casi precedenti, se le disposizioni sulla legge applicabile della convenzione di Roma del 1980 e del regolamento n. 593/2008 debbano essere ritenute conformi a una normativa nazionale secondo la quale «Tutti i contratti che riguardano diritti relativi al godimento di uno o più immobili situati in Spagna per un periodo determinato o determinabile dell’anno sono soggetti alle disposizioni della presente legge, qualunque sia il luogo e la data della loro conclusione».
(1) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).