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Document 32018D0010(01)

Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10)

GU L 90 del 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/105


DECISIONE (UE) 2018/546 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 marzo 2018

sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e gli articoli 28, 29, 77 e 78,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (3), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per i soggetti vigilati significativi, ha la responsabilità di valutare se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. I soggetti vigilati significativi possono classificare gli strumenti di capitale quali strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione della BCE.

(2)

Come previsto dal terzo comma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora e aggiorna regolarmente un elenco pubblico di tipi di strumenti che hanno i requisiti per essere considerati in ciascuno Stato membro strumenti del capitale primario di classe 1. L'inclusione di un tipo di strumento nell'elenco dell'ABE implica che esso soddisfa i criteri di idoneità di cui all'articolo 28 o, se del caso, all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013. Considerando il vaglio dei tipi di strumenti da parte delle autorità competenti e, dal 28 giugno 2013, dell'ABE, nonché la natura pubblica e i regolari aggiornamenti dell'elenco dell'ABE, è appropriato utilizzare tale lista nella determinazione dell'ambito della delega di poteri decisionali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

In base al considerando 75 del regolamento (UE) n. 575/2013, tale regolamento non pregiudica la possibilità che le autorità competenti mantengano le procedure di pre-approvazione in relazione ai contratti che disciplinano gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2. Di conseguenza, le normative di alcuni Stati membri prevedono tali procedure per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2. La BCE è l'autorità competente a concedere tale autorizzazione ai soggetti vigilati significativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

La BCE è altresì responsabile, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013, per la concessione della preventiva autorizzazione ai soggetti vigilati significativi per riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) da essi emessi in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile e per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 prima della loro scadenza.

(5)

Quando la BCE valuta le richieste pervenute dai soggetti vigilati significativi per l'approvazione preventiva ai fini della riduzione dei fondi propri, essa applica l'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e la sezione 2 del capo IV del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (4).

(6)

Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni in materia di fondi propri. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (5).

(7)

La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(8)

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)

Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (6). Inoltre, anche nel caso in cui i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni sui fondi propri a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dai soggetti vigilati significativi o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione.

(10)

Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (7). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «decisione sui fondi propri» si intende una decisione della BCE relativa all'autorizzazione preventiva a classificare uno strumento come strumento del capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 e sulle riduzioni dei fondi propri;

2)

per «riduzione dei fondi propri» si intende ogni azione di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

per «riduzioni con sostituzione» si intendono riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

4)

per «riduzioni senza sostituzione» si intendono riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

per «elenco dell'ABE» si intende un elenco elaborato, aggiornato e pubblicato (8) dall'ABE ai sensi del terzo comma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1 sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente;

6)

per «strumento del capitale primario di classe 1», «strumento aggiuntivo di classe 1» e «strumento di classe 2» si intende uno strumento di capitale che ha i requisiti per essere considerato, rispettivamente, come strumento del capitale primario di classe 1, strumento aggiuntivo di classe 1, e strumento di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

per «strumento sostitutivo» si intende lo strumento di capitale che sostituisce lo strumento di capitale da riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, nell'accezione di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

8)

per «strumento sostituito» si intende lo strumento di capitale oggetto di un intervento di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sostituito da uno strumento sostitutivo nel contesto di una riduzione con sostituzione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)

per «coefficiente del capitale primario di classe 1», «coefficiente di capitale di classe 1» e «coefficiente di capitale totale» si intendono, rispettivamente, coefficiente del capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1 e coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)

per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che impone requisiti prudenziali;

11)

«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, al punto 2 e al punto 4 dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

12)

per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare le decisioni sui fondi propri;

13)

per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;

14)

per «decisione di rigetto» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione come richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come una decisione di rigetto salvo che tali disposizioni accessorie (a) assicurino che il soggetto vigilato soddisfi i requisiti imposti dal pertinente diritto dell'Unione di cui agli articoli 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 6 e siano state convenute per iscritto o (b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che l'ente devono soddisfare ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 6, o richiedano informazioni in merito all'integrazione di uno o più di tali requisiti;

15)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10).

Articolo 2

Delega delle decisioni sui fondi propri

1.   In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.l'adozione delle decisioni in materia di (a) autorizzazione preventiva per la classificazione di strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; (b) autorizzazione preventiva per la classificazione di strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2, ove previsto dalla normativa nazionale; e (c) autorizzazione preventiva per le riduzioni dei fondi propri ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2.   Le decisioni sui fondi propri di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3.   Le decisioni sui fondi propri non possono essere adottate con decisione delegata se le informazioni insufficienti o la complessità della valutazione richiedono che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.

Articolo 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione preventiva alla classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1

1.   Le decisioni in materia di classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 è assunta con decisione delegata se il tipo di strumenti rispetto ai quali si richiede l'autorizzazione preventiva è incluso nell'elenco dell'ABE, al momento della ricezione della domanda da parte della BCE.

2.   Le decisioni di rigetto e le decisioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013 non possono essere adottate con decisione delegata.

3.   Ove, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, un decisione in materia di classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.

4.   La valutazione relativa alla classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 si effettua in conformità agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 4 e 11 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Articolo 4

Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione preventiva alla classificazione degli strumenti quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2

1.   Laddove sia richiesta un'autorizzazione preventiva in base alla normativa nazionale, le decisioni in materia di autorizzazione preventiva per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 sono assunte con decisione delegata.

2.   Le decisioni di rigetto non possono essere adottate con decisione delegata e sono adottate in conformità alla procedura di non obiezione.

3.   La valutazione relativa alla classificazione degli strumenti quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 si effettua in conformità agli articoli 52, 54 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 8, 9 e da 20 e a 24 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Articolo 5

Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione preventiva alle riduzioni dei fondi propri

1.   Le decisioni in materia di preventiva autorizzazione alle riduzioni dei fondi propri sono adottate mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 o 3.

2.   Per le riduzioni con sostituzione, le decisioni sono adottate mediante una decisione delegata nel caso in cui:

a)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento del capitale primario di classe 1 di importo nominale aggregato uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito; o

b)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 di importo nominale aggregato uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento aggiuntivo di classe 1; o

c)

lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2 di importo nominale aggregato uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento di classe 2.

3.   Per le riduzioni senza sostituzione, le decisioni sono adottate mediante una decisione delegata nel caso in cui:

a)

a seguito della riduzione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare, per almeno tre esercizi finanziari dalla data della domanda, la somma dei requisiti previsti all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, i fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1024/2013, il requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e gli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

b)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale sia inferiore ai 100 punti base.

4.   Le decisioni di rigetto non possono essere adottate con decisione delegata.

5.   Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, decisione in materia di riduzione dei fondi propri non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.

6.   La valutazione relativa a una riduzione dei fondi propri si effettua in conformità all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 2 del capo IV del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata alla BCE prima dell'entrata in vigore di tale decisione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 marzo 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(3)  GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(5)  AKZO Chemie contro Commissione, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(6)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(7)  Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

(8)  Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(10)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


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