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Document 32007R1428

    Regolamento (CE) n. 1428/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 317 del 5.12.2007, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1428/oj

    5.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/61


    REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2007

    che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone misure di eradicazione da attuarsi qualora sia confermata la presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in ovini e caprini.

    (2)

    Dando seguito alla comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE» (2) del 15 luglio 2005 e in attuazione del programma di lavoro SANCO 2006-2007 sulle TSE (3) del 21 novembre 2006, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 727/2007, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il regolamento (CE) n. 999/2001, così modificato, prevede talune misure da applicarsi in caso di conferma della presenza di una TSE in un’azienda di ovini e caprini e qualora sia stata esclusa la presenza di un’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

    (3)

    Poiché all’interno della Comunità esistono notoriamente differenze nella struttura del settore ovicaprino, il regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, ha introdotto la possibilità di diversificare gli interventi nel quadro di norme armonizzate a livello comunitario.

    (4)

    L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, prima di essere modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, prevedeva una deroga per quanto riguarda la distruzione degli ovini e dei caprini a seguito della conferma della presenza in un’azienda di un caso di TSE in tali animali. Gli Stati membri potevano decidere, a certe condizioni, di differire la distruzione degli animali fino a un massimo di cinque anni riproduttivi. Questa deroga non è stata però inclusa, perché non più necessaria, nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 come modificato.

    (5)

    Il 17 luglio 2007, con la causa T-257/07, la Francia ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l’annullamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 727/2007, riguardanti in particolare le misure da applicare ai greggi infetti da TSE, o in subordine l’annullamento del regolamento nella sua integralità. Nella sua ordinanza del 28 settembre 2007 il Tribunale ha sospeso in via interlocutoria l’applicazione di tali disposizioni, fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

    (6)

    A seguito di tale ordinanza, gli Stati membri non hanno più la possibilità di applicare le disposizioni di cui è stata decisa la sospensione. Può darsi il caso, di conseguenza, che certi Stati membri abbiano difficoltà a procedere alla distruzione immediata degli animali in questione.

    (7)

    È quindi necessario reintrodurre la deroga in vigore prima che le relative disposizioni dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 fossero modificate dal regolamento (CE) n. 727/2007, per dare modo agli Stati membri nei quali la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’azienda è bassa, o se ciò sia ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, di differire la distruzione degli animali in questione fino a un massimo di cinque anni riproduttivi decorrenti dalla data di detta ordinanza.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, al punto 2.3 è aggiunta la lettera f) seguente:

    «f)

    se la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’allevamento è bassa o se ciò è ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui alla lettera b), punti i) e ii), per un massimo di cinque anni riproduttivi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 28 settembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

    (2)  COM(2005) 322 def.

    (3)  SEC(2006) 1527.


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