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Document 62016CN0425

    Causa C-425/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1° agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1o agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

    (Causa C-425/16)

    (2016/C 402/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Hansruedi Raimund

    Resistente: Michaela Aigner

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un’azione per contraffazione di un marchio UE (articolo 96, lettera a), del regolamento [CE] 207/2009 (1), nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE basata su tale eccezione (articolo 99, paragrafo 1, del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424), il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.

    2)

    In caso di soluzione negativa: se il giudice possa respingere l’azione per contraffazione fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull’azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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