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Eurodac: il sistema europeo per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (fino al 2026)

Eurodac: il sistema europeo per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo (fino al 2026)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce Eurodac, la banca dati dell’Unione europea per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 603/2013 estende Eurodac, ossia la banca dati biometrica dell’Unione europea (Unione) contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi terzi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) per il confronto tra gli Stati membri dell’Unione.
  • Il regolamento ha lo scopo di:
    • rendere più facile per gli Stati membri la determinazione della competenza dell’esame delle domande d’asilo, confrontando le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi terzi non appartenenti al SEE, con una banca dati centrale; e
    • consentire alle autorità di contrasto, fatte salve alcune rigide condizioni, di consultare la banca dati Eurodac per la ricerca, l’individuazione e la prevenzione di atti di terrorismo o di reati gravi.

PUNTI CHIAVE

  • Ogni Stato membro deve prendere le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di coloro che vengono arrestati mentre cercano di attraversare un confine illegalmente (ad esempio cittadini di paesi terzi non appartenenti al SEE o apolidi che entrano senza documenti validi) di età superiore ai 14 anni e, entro 72 ore, trasmettere i dati a Eurodac.
  • Qualora un richiedente asilo o un cittadino di un paese terzo non appartenente al SEE sia stato trovato illegalmente presente in uno Stato membro, allora tale Stato membro può consultare Eurodac per stabilire se tale persona ha già presentato domanda d’asilo in uno Stato membro, o se era stata precedentemente arrestata mentre cercava di entrare illegalmente nell’Unione europea.
  • I dati sulle impronte digitali dovrebbero essere cancellati non appena il richiedente asilo, il cittadino di un paese terzo non appartenente al SEE o l’apolide acquisisce la cittadinanza in uno Stato membro.
  • Tale regolamento aiuta ad applicare il regolamento di Dublino III [regolamento (UE) n. 604/2013], che stabilisce le norme per determinare quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda d’asilo.
  • La normativa originaria Eurodac [regolamento (CE) n. 2725/2000] non prevedeva la necessità di richiedere il confronto dei dati da parte delle autorità di contrasto. Eppure, il presente regolamento permette alle forze di polizia e all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto di confrontare le impronte digitali legate alle indagini penali con quelle contenute in Eurodac. Tuttavia, a causa del diritto fondamentale di tutela della vita privata, le forze dell’ordine hanno il permesso di usare Eurodac per il confronto solo in questi casi:
    • se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, così facendo, ottengono un aiuto sostanziale nella prevenzione, individuazione o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave; e
    • solo come ultima istanza in seguito a diversi altri controlli.
  • Nessun dato Eurodac può essere condiviso con paesi terzi, a eccezione di Islanda e Norvegia.
  • Alcuni richiedenti asilo, cittadini di paesi terzi non appartenenti al SEE o apolidi si sono rifiutati di collaborare durante i tentativi degli Stati membri di raccogliere le impronte digitali per la banca dati Eurodac. Ciò ha portato la Commissione europea a pubblicare un documento sulle possibili migliori pratiche relative alle impronte digitali.
  • Il protocollo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, nonché il protocollo con il Liechtenstein e la Svizzera, entrambi firmati nel 2020, estendono l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 603/2013 viene abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2024/1358 (si veda la sintesi) a partire dal 12 giugno 2026.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 20 luglio 2015.

Il protocollo con il Liechtenstein e la Svizzera è entrato in vigore il 1o maggio 2022. Il protocollo con l’Islanda e la Norvegia è entrato in vigore il 1o settembre 2022.

CONTESTO

Eurodac è stato originariamente creato nel 2000 [regolamento (CE) n. 2725/2000] ed è operativo dal 2003. La Commissione ritiene che sia uno strumento di grande successo della tecnologia dell’informazione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • Eurodac (Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazioni sull’entrata in vigore del protocollo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L 240 del 16.9.2022, pag. 1).

Informazioni sull’entrata in vigore del protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L 240 del 16.9.2022, pag. 2).

Protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L 64 del 3.3.2020, pag. 3).

Protocollo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 604/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 09.08.2024

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